A PARTIRE DAL 14 DICEMBRE 2019
Tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria (Allegati XIII e XIV del Regolamento 2019/2072 potranno essere commercializzati e movimentati all’interno del territorio europeo solo se accompagnati da un Passaporto delle Piante (PP) o da un Passaporto delle Piante per Zone Protette (ZP).
Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Operatori Professionali (RUOP) e autorizzati al rilascio del Passaporto delle Piante da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale (Nota tecnica operativa del 16 gennaio 2020, n. 1889). La domanda di autorizzazione è presentata secondo la seguente modulistica:
Richiesta di autorizzazione al rilascio del Passaporto delle Piante
I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell’Allegato al Regolamento (UE) 2017/2313:
- Per le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell’Allegato al suddetto Regolamento.
- Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli di cui alle parti C e D dell’Allegato al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
- Per i materiali di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B dell’Allegato al Regolamento (UE) 2017/2313.
Scarica le note tecniche operative:
- FRUTTIFERI: Nota tecnica n. 0039232 del 6 dicembre 2019 e Nota tecnica n. 11520 del 23 marzo 2020
- SEMENTI: Nota tecnica n. 10624 del 6 marzo 2020
- VITE: Nota tecnica n. 0037583 del 26 novembre 2019
NORME TRANSITORIE
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2313.
Le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti Direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020.
I passaporti delle piante per questi materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza.
Pertanto, nel periodo transitorio, non si applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP) cosi come previsti dalle nuove norme fitosanitarie.
I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche sopra indicate (materiale non certificato o materiale certificato).
Il Passaporto delle piante è una etichetta ufficiale utilizzata per il trasporto e lo spostamento di determinati vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sul territorio dell’UE (inclusa la movimentazione all’interno di ogni Stato membro) e, se del caso, per la loro introduzione e la circolazione in una zona protetta.
*Unità di vendita: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lotto.
*Lotto: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all’omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita.
Sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna, ecc.) non devo più figurare informazioni relative al passaporto fitosanitario.
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione sono elencati nell’Allegato XIII del Regolamento (UE) 2019/2072.
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione «PZ», per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette, sono invece elencati all’Allegato XIV del Regolamento (UE) 2019/2072.
*Una zona protetta ZP è una zona geografica in cui è stabilita una protezione specifica nei confronti di determinate specie vegetali verso un determinato parassita.
L’apposizione del passaporto delle piante è obbligatoria:
- Qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati e pertanto sottoposti a passaporto-PP o a passaporto-ZP, siano ceduti ad operatori professionali; sulla singola unità di vendita deve figurare un passaporto delle piante.
- Qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a passaporto delle piante o a passaporto ZP, siano ceduti ad utilizzatori finali tramite contratti a distanza.
- Qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a passaporto ZP, siano ceduti ad ad utilizzatori finali anche tramite vendita diretta.
Non è prescritto un passaporto fitosanitario-PP unicamente nel caso di vendita diretta ad utilizzatori finali che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale). Esenzione che non si applica alle emissione di Passaporti verso e in Zone protette.
Scarica le note tecniche operative
- FRUTTIFERI: Nota tecnica n. 0039232 del 6 dicembre 2019 e Nota tecnica n. 11520 del 23 marzo 2020
- SEMENTI: Nota tecnica n. 10624 del 6 marzo 2020
- VITE: Nota tecnica n. 0037583 del 26 novembre 2019
Scarica le note informative e gli schemi grafici: