Dal 14 dicembre 2019 è in vigore il nuovo regime europeo sulla salute delle piante.
Di seguito è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sul nuovo quadro normativo.
INDICE FAQ
1. QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEI NUOVI REGOLAMENTI SULLE ATTIVITÀ ISPM15?
Le nuove normative stabiliscono i requisiti per la lavorazione, la marcatura e la riparazione dei materiali di imballaggio in legno in conformità all’ISPM 15. Stabiliscono inoltre norme relative all’autorizzazione e al controllo degli operatori professionali che appongono questo marchio nel territorio dell’Unione Europea. Il materiale da imballaggio in legno con il marchio ISPM 15 può essere riparato solo da operatori autorizzati, a meno che il marchio non venga cancellato.
2. CON IL NUOVO REGOLAMENTO, DOVREI REGISTRARMI SE SONO UN RIPARATORE O UN UTENTE LEGNO MARCATO ISPM 15?
Se sono un riparatore di imballaggi contrassegnati ISPM 15 o se sono un produttore di imballaggi destinati all’esportazione e desidero apporre il marchio ISPM 15, devo registrarmi. Non devo registrarmi se riparo imballaggi in legno senza il marchio ISPM 15 o imballaggi in legno dai quali il marchio ISPM 15 viene cancellato.
1. CHI È INTERESSATO DAL NUOVO REGOLAMENTO FITOSANITARIO 2016/2031?
Tutti coloro che sono interessati dall’introduzione e dallo spostamento nel territorio europeo o dalla esportazione verso Paesi terzi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, così come definiti dal Regolamento UE 2016/2031.
2. I PRODUTTORI DI FIORI RECISI E I COMMERCIANTI DI FIORI SONO ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DEL NUOVO REGOLAMENTO?
No non sono esclusi. Il Regolamento si applica a tutte le piante così come definite all’art. 2, comma 1 del Regolamento (UE) 2016/2031.
“Piante: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all’impianto; b) frutti, in senso botanico; c) ortaggi; d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni; e) parti aeree, fusti, stoloni epigei; f) fiori recisi; g) rami con o senza foglie; h) alberi tagliati con foglie; i) foglie, fogliame; j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato; k) polline vivo e spore; l) gemme, occhi, talee, marze, innesti”.
3. LA NORMATIVA IN OGGETTO VIENE APPLICATA SOLO IN CONCOMITANZA ALL’EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E QUINDI SOLO A PIANTE, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRI OGGETTI OGGETTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE?
No il nuovo regime fitosanitario si applica ad ogni pianta, prodotto vegetale ed altro oggetto specificato nel Regolamento UE 2016/2031 e che è oggetto di introduzione, di spostamento nel territorio europeo o di esportazione verso Paesi terzi.
4. LA NORMATIVA VIENE APPLICATA SOLO PER ESPORTAZIONI ALL’ESTERO O ANCHE SUL SUOLO NAZIONALE?
La normativa si applica ad esportazioni verso Paesi terzi. Se richiesto da un Paese terzo, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in uscita dal territorio dell’Unione verso tale paese sono accompagnati da un certificato fitosanitario per l’esportazione o la riesportazione.
Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sono esportati da uno Stato membro ma sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati in un altro Stato membro, le rispettive autorità competenti si scambiano le necessarie informazioni fitosanitarie necessarie a rilasciare il certificato fitosanitario per l’esportazione. Lo scambio di informazioni assume la forma di un documento armonizzato denominato «certificato di pre-esportazione» nel quale le autorità competenti dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, certificano la conformità di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti alle specifiche prescrizioni fitosanitarie. Il certificato di pre-esportazione è richiesto dall’operatore professionale.
5. DAL 14 DICEMBRE OGNI OPERATORE PROFESSIONALE COSA DEVE FARE CON I VEGETALI GIÀ IN PRODUZIONE E PRESENTI NELLE AZIENDE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all’interno del territorio europeo solo se accompagnati da un Passaporto delle Piante (PP) o da un Passaporto delle Piante per Zone Protette (ZP), laddove richiesto. Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP). La richiesta di registrazione deve essere presentata al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale dell’operatore professionale utilizzando i modelli di cui al link nuova disciplina fitosanitaria.
L’autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante è emessa dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale e deve essere richiesta presentando la relativa modulistica sopra richiamata (vd. Si vedano al riguardo le note informative su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali pubblicate nel portale MIPAAF al link sopra indicato).
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2313.
6. È PREVISTO UN SISTEMA SANZIONATORIO RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031?
Per le fattispecie già previste dal d.lgs. 214/2005 si applicano le sanzioni in esso contenute e il nuovo sistema sanzionatorio sarà perfezionato con la predisposizione della normativa nazionale, che darà applicazione al nuovo regime fitosanitario.
1. COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTO A DISTANZA?
Come noto, le disposizioni del Regolamento 2016/2031 ed in particolare l’art. 65, punto 3 e l’art. 81, punto a, concernenti rispettivamente l’iscrizione al RUOP e l’esenzione dal passaporto delle piante, richiamano il concetto di contratto a distanza.
Al riguardo si precisa che per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell’acquirente e perfezionato mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza (quali internet, fax, telefono, negozi on line, social network, ecc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale, mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l’acquirente o presso punti di ritiro (ad esempio, Amazon Hub).
Pertanto, non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell’acquirente presso la sede del venditore.
1. QUALI CONTROLLI UFFICIALI SARANNO EFFETTUATE A CARICO OPERATORI PROFESSIONALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono essere ispezionati almeno una volta all’anno dall’autorità competente. Il controllo coprirà il rispetto delle condizioni da soddisfare per essere autorizzato a rilasciare passaporti delle piante. Il controllo può anche includere ispezioni e campionamenti fitosanitari.
Gli operatori autorizzati possono stabilire piani di gestione del rischio fitosanitario (PGRP) che devono essere approvati dall’autorità competente. La frequenza delle ispezioni può essere ridotta per gli operatori autorizzati che applicano un piano di gestione del rischio fitosanitari (PGRP) approvato.
2. QUALE SARÀ LA FREQUENZA DI CONTROLLI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI CORRELATI ALL’APPOSIZIONE ISPM15, QUALI GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE MARCANO IL MARCHIO O GLI OPERATORI PROFESSIONALI CHE USANO IL LEGNO MARCATO?
Tutti gli operatori registrati ISPM 15 saranno ispezionati almeno una volta all’anno per verificare che stiano producendo, contrassegnando o riparando materiali da imballaggio in legno in conformità con i requisiti della norma.
1. QUALI REQUISITI DOVRÀ AVERE LA PERSONA CHE ESEGUIRÀ I CONTROLLI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA?
L’ operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante deve assicurare che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa o effettua gli esami su piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai fini del rilascio del passaporto (art. 87 del Regolamento 2016/2031), affinché possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami scrupolosi richiesti.
2. L’OP È TENUTO A GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEI MATERIALI PER ALMENO 3 ANNI. CI SONO FORMAT O MODALITÀ PARTICOLARI?
Un operatore professionale, al quale sono forniti piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni particolari in relazione a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, a organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, a organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, ad altre prescrizioni particolari , anche in relazione a Zone protette, deve registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita, gli operatori professionali che l’hanno fornita. Analogamente, un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti deve registrare i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita gli operatori professionali ai quali è stata fornita.
Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante o nei casi in cui il Servizio fitosanitario regionale competente rilasci un passaporto delle piante per conto di un operatore registrato, tale operatore deve assicurare la tracciabilità mediante la registrazione dei seguenti dati: a) operatore professionale che ha fornito l’unità di vendita in questione; b) operatore professionale al quale l’unità di vendita in questione è stata fornita; c) informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante. I dati devono essere conservati per almeno tre anni.
Gli operatori professionali sopra indicati devono inoltre istituire sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l’identificazione degli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i loro centri aziendali/siti produzione.
1. QUALI SONO I REQUISITI PER CHIEDERE IL CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE O RI-ESPORTAZIONE?
Le condizioni per il rilascio di un certificato per l’export sono che:
a) l’OP sia iscritto al RUOP;
b) l’OP abbia sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinato all’esportazione;
c) la pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetti le prescrizioni fitosanitarie per l’importazione del paese importatore.
Inoltre, è possibile il rilascio del certificato fitosanitario per l’esportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b – c.
2. CHE COS’È IL CERTIFICATO DI PRE-ESPORTAZIONE E QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERLO?
Il certificato di pre-esportazione (già documento intracomunitario di comunicazione fitosanitaria) è un documento in cui il paese di origine certifica ad un altro stato membro uno o più dei seguenti elementi:
· l’assenza o la presenza al di sotto di una specifica soglia di determinati organismi nocivi nei vegetali in questione;
· l’origine dei vegetali in un settore, sito, luogo, zona di produzione specifici;
· status dell’organismo nocivo nel settore, sito, luogo, zona di produzione;
· risultati delle ispezioni dei campionamenti e delle analisi effettuati sui vegetali;
· procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione dei vegetali.
Il certificato di pre-esportazione è rilasciato a richiesta dell’OP dalle autorità competenti dello stato membro in cui i vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati mentre tali vegetali si trovano nei siti dell’OP in questione.
Il certificato di pre-esportazione accompagna i vegetali durante lo spostamento nel territorio dell’Unione.
1. DOVE POSSO TROVARE LE LISTE DEGLI ORGANISMI NOCIVI?
Con il Regolamento (UE) 2019/2072 sono stati redatti gli elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.
2. GLI ORGANISMI CHE NON SONO ELENCATI A LIVELLO EUROPEO POSSONO ESSERE SOGGETTI A ULTERIORE DISPOSIZIONI?
Il regolamento fitosanitario offre agli Stati membri la possibilità di istituire misure di controllo sul loro territorio per organismi nocivi non regolamentati a livello europeo o misure di controllo più rigorose che superano gli obblighi previsti per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP) e gli organismi non regolamentati. Tuttavia, queste misure nazionali, eventualmente emanate con Decreto, non devono costituire un ostacolo agli scambi né concorrenza arbitraria.
3. COME SONO CATEGORIZZATI GLI ORGANISMI NOCIVI?
Gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi in quattro categorie principali al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:
a) Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione.
b) Organismi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l’Unione Europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno della UE. Il Servizio Fitosanitario nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi. Sono definiti negli Allegati II e III del Regolamento 2019/2072.
c) Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell’Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l’intensificazione di indagini di sorveglianza, l’elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e laboratori). Sono definiti dal Regolamento 2019/1072.
d) Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: Si tratta di organismi nocivi ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione Europea. Sono definiti nell’Allegato IV del Regolamento UE 2019/2072.
4. COSA SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA (QP)?
Un «organismo nocivo da quarantena», in riferimento a un territorio definito, è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sua identità è stata accertata;
b) non è presente nel territorio, oppure, se presente, la sua presenza all’interno di tale territorio non è ampiamente diffusa;
c) è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio oppure, se già presente nel territorio, ma non ampiamente diffuso, è in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno delle parti di detto territorio in cui è assente;
d) il suo ingresso, il suo insediamento e la sua diffusione, hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione oppure, se presente, ma non ampiamente diffuso, per le parti del territorio in cui è assente;
e) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenire l’ingresso, l’insediamento o la diffusione di tale organismo nocivo all’interno di tale territorio e per attenuarne i rischi e l’impatto.
Tra gli organismi nocivi da quarantena sono definiti gli organismi nocivi RILEVANTI per l’Unione, per i quali il territorio definito cui si fa riferimento nella parte introduttiva di questo paragrafo è il territorio dell’Unione. Per questi non è consentito l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell’Unione.
5. COSA SI INTENDE PER ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI?
Gli organismi nocivi prioritari sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, che soddisfano tutte le condizioni seguenti: la loro presenza nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti; il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell’Unione e figurano nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento 2019/1072.
6. COSA DEVE FARE L’OP SE SOSPETTA LA PRESENZA DI UN PATOGENO DA QUARANTENA?
Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione o di un organismo nocivo non incluso nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione ma che può soddisfarne le condizioni, su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo, ne dà immediata notifica al Servizio fitosanitario competente affinché possano essere adottate misure. Se opportuno, l’operatore professionale provvede ad adottare immediatamente misure cautelative per prevenire l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo in questione.
Quando un operatore professionale riceve una conferma ufficiale relativa alla presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il proprio controllo, consulta il Servizio fitosanitario regionale competente, adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell’organismo nocivo in questione e agisce secondo le disposizioni fornite dal SFR.
L’operatore professionale, inoltre, ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il proprio controllo sui quali potrebbe essere presente l’organismo nocivo. Se le piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l’operatore professionale deve immediatamente:
a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell’organismo;
b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati;
c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
7. COSA SI INTENDE PER ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA (RNQP)?
Un ORGANISMO NOCIVO REGOLAMENTATO NON DA QUARANTENA RILEVANTE PER L’UNIONE è un organismo nocivo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
* la sua identità è stata accertata;
* è presente nel territorio dell’Unione;
* non è un Organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione;
* è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto;
* la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile;
* sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante in questione.
Figurano nell’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 2019/2072.
1. CHE COS’È UN PASSAPORTO DELLE PIANTE EUROPEO (PP)?
Il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie previste dal Regolamento 2016/2031 e il cui contenuto e formato sono conformi all’art. 83 del Regolamento UE 2016/2031 e al Regolamento (UE) 2017/2313.
2. QUALI SONO I CASI IN CUI UN OPERATORE PROFESSIONALE PUÒ EVITARE DI INSERIRE IL CODICE DI TRACCIABILITÀ (LETTERA C DEL PASSAPORTO)?
Ogni passaggio commerciale deve essere effettuato accompagnato dal passaporto delle piante, ad eccezione della vendita diretta ad un utilizzatore finale. Il passaporto delle piante deve contenere tutti gli elementi di cui all’Allegato VII, Parte A del Regolamento 2016/2031 e del Regolamento 2017/2313. In deroga a tali disposizioni il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni (art. 83.2 del Regolamento 2016/2031):
a) sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all’utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’art. 30, paragrafo 1;
b) non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
La Commissione Europea sta predisponendo il Regolamento applicativo per identificare i tipi e le specie di piante da impianto ai quali tale esenzione non si applica.
3. È POSSIBILE NON EMETTERE IL PASSAPORTO SE SI RIVENDONO UNITÀ CON IL PASSAPORTO DI UN OPERATORE PROFESSIONALE SENZA CHE VI SIA NESSUN TIPO DI MANIPOLAZIONE O PERICOLO DI CONTAMINAZIONE?
Un operatore autorizzato che ha ricevuto un’unità di vendita per la quale accompagnata da un passaporto delle piante può commercializzarla con lo stesso passaporto se lo status fitosanitario non viene alterato e se l’unità di vendita in questione non necessità di divisione in due o più nuove unità.
Qualora l’operatore autorizzato responsabile emetta nuovi passaporti delle piante, che andranno a sostituire il precedente, tale operatore conserva il passaporto delle piante sostituito o il suo contenuto per almeno tre anni.
4. QUALE TIPO DI FORMAZIONE È PREVISTA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL PASSAPORTO? L’OPERATORE DEVE AVERE QUALCHE TIPO DI COMPETENZA SPECIFICA? SE SÌ SONO PREVISTE DEI TEMPI DI ADEGUAMENTO?
Per il rilascio dell’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante l’OP deve soddisfare le condizioni di cui all’art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031.
Con il Regolamento 2019/827, che entrerà in vigore il 14 dicembre 2020, sono stati stabiliti i criteri per garantire che gli operatori professionali possiedano la necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi.
5. CON IL NUOVO REGOLAMENTO FITOSANITARIO, QUALI SONO LE NUOVE NORME RIGUARDANTI IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
A partire dal 14 dicembre 2019 tutte le piante e i prodotti specificati dalla nuova normativa fitosanitaria potranno essere commercializzati e movimentati all’interno del territorio europeo solo se accompagnati da un passaporto delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).
Gli operatori professionali interessati devono essere registrati nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e avere avuto l’autorizzazione al rilascio del Passaporto delle piante da parte del Servizio fitosanitario competente per centro aziendale (vd. Nota informativa su Iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali).
I passaporti delle piante emessi dagli operatori professionali autorizzati dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell’Allegato al Regolamento (UE) 2017/2313, in particolare:
– Per le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi non certificati si utilizzano i modelli indicati nelle Parti A e B dell’Allegato al suddetto Regolamento.
– Per i materiali pre-base, base e certificato (fruttiferi, vite e sementi), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i modelli di cui alle Parti C e D dell’Allegato al Regolamento, che prevedono il passaporto delle piante PP e ZP combinato con il cartellino/etichetta di certificazione.
– Per i materiali di moltiplicazione CAC e le sementi standard devono essere utilizzati i modelli indicati nelle Parti A e B dell’Allegato al Regolamento (UE) 2017/2313.
Nello specifico in relazione ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e della vite si rimanda alle note tecniche pubblicate al link (Sezione “Le nuove disposizioni in materia di passaporto delle piante europeo”) nuova disciplina fitosanitaria.
6. SONO PREVISTE NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PASSAPORTO DELLE PIANTE E RELATIVI CONTROLLI?
Sì, sono previste norme transitorie specifiche. I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2313 .
Le piante, i materiali di moltiplicazione e le sementi introdotti, movimentati nella UE o prodotti prima del 14 dicembre 2019, nel rispetto dei requisiti previsti dalle seguenti Direttive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC e 2008/90/EC, anche in relazione agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP), beneficiano di un periodo transitorio fino al 14 dicembre 2020. I passaporti delle piante per questi materiali devono attestare unicamente la loro conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena, agli organismi nocivi da quarantena per le zone protette e alle misure di emergenza.
Pertanto, nel periodo transitorio, non si applicano i controlli agli organismi regolamentati non di quarantena (RNQP) cosi come previsti dalle nuove norme fitosanitarie.
I passaporti delle piante rilasciati dopo il 14 dicembre 2019 per i materiali che beneficiano del periodo transitorio devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2313 secondo le relative casistiche indicate alla precedente domanda (materiale non certificato o materiale certificato).
Tutti i passaporti delle piante devono essere rilasciati in un formato comune, che faciliterà la loro visibilità e li renderà più facilmente riconoscibili in tutta l’Unione Europea. I modelli di riferimento sono individuati dal Regolamento 2017/2313.
Il passaporto delle piante deve essere apposto sull’unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita) come etichetta separata. Il passaporto semplificato che consentiva l’integrazione delle informazioni sui documenti di accompagnamento (fattura, bolla di consegna, ecc.) non è più ammesso.
7. A QUALI PIANTE SI APPLICA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione sono elencati nell’Allegato XIII del Regolamento (UE) 2019/2072.
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione «PZ», per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette, sono invece elencati all’Allegato XIV del Regolamento (UE) 2019/2072.
8. DA QUANDO IL NUOVO FORMATO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE SARÀ OBBLIGATORIO?
I passaporti delle piante rilasciati a partire dal 14 dicembre 2019 devono essere conformi ai modelli di cui al Regolamento 2017/2313. I passaporti rilasciati prima del 14 dicembre 2019, quindi conformi alla Direttiva 92/105/CEE, e che sono presenti per le merci ancora sul mercato o ancora in circolazione dopo tale data, restano validi fino al 14 dicembre 2023. Oltre tale data, saranno validi solo i passaporti che soddisfano i requisiti del nuovo Regolamento 2017/2313 /UE.
9. CHI RILASCIA I PASSAPORTI DELLE PIANTE E A QUALI CONDIZIONI?
I passaporti delle piante saranno rilasciati da operatori professionali, a condizione che siano autorizzati a tal fine dal Servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale.
10. QUALI CONTROLLI DEVONO ESEGUIRE GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
Gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante devono in particolare:
– sottoporre le piante, i prodotti vegetali e gli altri articoli coperti dal passaporto delle piante, nonché il loro materiale di imballaggio, a revisioni approfondite per garantire che siano soddisfatti i requisiti per il rilascio dei passaporti delle piante. Questi esami vengono effettuati nei momenti opportuni, tenendo conto dei rischi connessi e comportano almeno un esame visivo;
– monitorare in particolare i punti della produzione delle piante e i processi di movimento che sono fondamentali per la conformità ai requisiti fitosanitari;
– informare immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente in caso di presenza sospetta o accertata di un Organismo nocivo da quarantena.
11. PUÒ RITENERSI AMMISSIBILE L’UTILIZZO DI UN ELENCO DI PASSAPORTI CHE ACCOMPAGNI LA MERCE ANZICHÉ DOVER APPORRTE PER OGNI UNITÀ DI VENDITA COMMERCIALE IL SINGOLO PASSAPORTO ALLA PIANTA?
No, ciò non è consentito. Il passaporto delle piante deve essere apposto sull’unità commerciale più piccola della merce (unità di vendita intesa come: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo), utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l’insieme di un lotto.
L’apposizione del passaporto sull’unita di vendita deve avvenire prima del suo spostamento nel territorio dell’Unione o prima di un suo spostamento o introduzione in una zona protetta, in conformità all’art. 83 del Regolamento 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/2313 e in modo tale che sia facilmente visibile e chiaramente distinguibile e leggibile.
12. AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/2031 (ART. 79, 1 A), I PASSAPORTI SONO OBBLIGATORI PER TUTTE LE PIANTE DA IMPIANTO; COSA VUOL DIRE TUTTE PIANTE DA IMPIANTO?
Così come definito dall’art. 2 del Regolamento (Ue) 2016/2031, per “piante da impianto” si intendono piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate; dove per impianto sono intese tutte le operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, che ne assicurano la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione. Es. (elenco non esaustivo) piante radicate in vasi o non, talee radicate (e non), portainnesti, nesti, talee, marze, tuberi, bulbi, rizomi, colture di tessuti vegetali, ecc.
13. GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO DEFINIRE LE LORO “UNITÀ DI VENDITA” E “LOTTO”?
Ogni operatore professionale individua nel modo più appropriato l’unità di vendita e la composizione del lotto che meglio si adatta alla sua produzione e tecniche o esigenze di commercializzazione.
14. COME DEVE ESSERE DESCRITTA LA DENOMINAZIONE BOTANICA O TAXON?
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al Regolamento UE 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C e D). In particolare, nei modelli di cui all’Allegato Parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l’indicazione della denominazione botanica della specie o del taxon in questione oppure il nome dell’oggetto o eventualmente il nome della varietà. Recenti interpretazioni del concetto di taxon (es. Ordine) da parte di alcuni Stati membri sono state sottoposte all’attenzione della Commissione UE che le ha definite troppo estensive, evidenziando la necessità di indicare il livello più basso possibile (specie). La Commissione sta predisponendo una modifica legislativa al riguardo.
15. SE IL COMMERCIANTE A STA COMPRANDO PIANTE DA UN FORNITORE B PER UN CLIENTE C E QUESTE PIANTE SONO TRASPORTATE DIRETTAMENTE DA B A C, QUESTE PIANTE POSSONO AVERE UN PASSAPORTO DELLE PIANTE CON SOPRA L’IDENTIFICAZIONE DEL COMMERCIANTE A? OVVIAMENTE CON LA CONDIZIONE CHE A, B E C POSSANO GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ.
È possibile perché il Regolamento riguarda la movimentazione delle piante nell’Unione Europea, non solo il commercio. Il Passaporto delle Piante iniziale (apposto da B) può rimanere sulle piante. Il commerciante A può usare anche il suo Passaporto delle Piante. Spetta a lui decidere, anche se la tracciabilità deve ovviamente essere registrata da tutti gli operatori in ogni passaggio.
16. CHI VENDE AI CONSUMATORI FINALI DEVE CONSERVARE PER 3 ANNI I PASSAPORTI DELLE PIANTE ARRIVATE GIÀ PRONTE PER LA VENDITA?
La sola conservazione è sufficiente per i rivenditori che vendono direttamente al consumatore finale.
17. I COMMERCIANTI INTERMEDIARI CHE COMPRANO E VENDONO PIANTE ALL’INGROSSO GIÀ PRONTE PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, COME DEVONO COMPORTARSI CON I PASSAPORTI? USANO IL PASSAPORTO FORNITO DAL PRODUTTORE, DEVONO RESTITUIRE IL PASSAPORTO, REGISTRANO I LORO PASSAPORTI O DEVONO RIFARLI TUTTI E QUINDI ANCHE LA TRACCIABILITÀ? CHI RICEVE I BENI REGISTRATI SU UN PASSAPORTO SENZA TRACCIABILITÀ?
I PASSAPORTI ORIGINALI EMESSI DAL COLTIVATORE, CHE ACCOMPAGNANO LE PIANTE PRONTE PER LA VENDITA AL CONSUMATORE FINALE, POSSONO ACCOMPAGNARE LE PIANTE IN TUTTI I PASSAGGI COMMERCIALI.
Un commerciante può anche cambiare il passaporto delle piante ed emettere nuovi passaporti delle piante. In ogni caso, la tracciabilità deve essere garantita, tutti i passaggi documentati e registrati.
18. I “GIARDINIERI NON PROFESSIONISTI” SONO ESCLUSI DALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Sì, sono esclusi. In qualità di utenti finali possono ricevere piante accompagnate dal passaporto delle piante (ad es. apposto alla pianta etichettata singolarmente), ma il fornitore non ha l’obbligo di emettere un Passaporto delle Piante per loro.
Ci sono due eccezioni:
– qualora l’utente finale si trovi in una zona protetta ZP (si vedano gli specifici allegati di cui al Regolamento (UE) 2019/2072) avrà bisogno del Passaporto delle Piante ZP;
– le piante ricevute tramite vendite a distanza (si veda la definizione di cui alla FAQ. n. 80) dovranno essere accompagnate da un Passaporto delle Piante (PP o ZP).
19. I PASSAPORTI DELLE PIANTE SONO NUMERATI?
I passaporti delle piante non sono numerati.
Devono contenere unicamente gli elementi previsti dal Regolamento 2016/2031 e dal Regolamento 2017/2313. Nei modelli di riferimento di cui al Regolamento UE 2017/2313, Allegato Parte A e parte B, è presente il codice di tracciabilità le cui modalità di composizione sono a discrezione dell’operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante. Tale codice può essere integrato da un riferimento a un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull’unità di vendita.
20. CI SARÀ UN REGISTRO DEL PASSAPORTO? SE SÌ, SENZA NUMERO PROGRESSIVO, COME ELENCHIAMO I PASSAPORTI?
No. Il registro dei passaporti delle piante non è più richiesto dal nuovo regime fitosanitario perché l’operatore professionale deve garantire, per ogni singolo passaporto, la tracciabilità mediante la registrazione dei dati di cui all’art. 69 del Regolamento (UE) 2016/2031. L’operatore autorizzato sceglie a propria discrezione la modalità di conservazione dei dati registrati che devono essere mantenuti per almeno tre anni. Il codice di tracciabilità dovrà essere utilizzato per l’identificazione della singola unità di vendita.
21. IL PASSAPORTO DELLE PIANTE PUÒ ESSERE STAMPATO ANCHE DIRETTAMENTE SUL VASO?
Sì, in quanto il passaporto delle piante delle essere apposto sulla più piccola unità di vendita e su un supporto adatto alla stampa. Nei casi in cui tale unità di merce sia il singolo vaso può essere apposto su questo in modo tale che sia facilmente visibile e riconoscibile e sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.
22. COME DEVONO REGISTRARE E ARCHIVIARE I PASSAPORTI DELLE PIANTE OPERATORI PROFESSIONALI CHE FUNGONO DA INTERMEDIARI E CHE HANNO VENDUTO LO STOCK AL VIVAIO CON I PASSAPORTI SOTTO FORMA DI ADESIVI SUI VASI?
Gli operatori professionali sono chiamati a garantire la registrazione di tutte le informazioni e dei dati per almeno tre anni in modo tale che ciò assicuri una tracciabilità efficace e assicuri, nel caso insorga una problematica fitosanitaria, tutte le informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante e consenta al Servizio fitosanitario competente di risalire all’operatore professionale che ha fornito l’unità di vendita e all’operatore professionale al quale l’unità di vendita in questione è stata fornita. Le modalità sono a discrezione dell’operatore professionale.
23. ANCHE AGLI ACQUIRENTI SARÀ RICHIESTO DI CONSERVARE I DATI DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE?
È un obbligo degli Operatori professionali e degli Operatori professionali autorizzati al rilascio del passaporto delle piante assicurare la registrazione di tutti i dati pertinenti il passaporto delle piante. Non è invece un obbligo per l’utilizzatore finale definito come la “persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. Si veda al riguardo la FAQ n. 15.
24. COSA SUCCEDE SE IL CLIENTE PERDE IL PASSAPORTO APPLICATO SULLE PIANTE (PERCHÉ CADE, SI STRAPPA, ECC.)? GLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI POSSONO APPLICARE IL PASSAPORTO ANCHE SUI DOCUMENTI O INVIARLO TRAMITE POSTA O FOTO?
Il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale che deve essere saldamente apposta sull’unita di vendita in modo che non sia alterabile e che in modo che sia chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto semplificato, integrato al documento di accompagnamento commerciale (fattura o documento di trasporto) non è pertanto più ammesso.
25. COME PUÒ ESSERE EMESSO UN PASSAPORTO DELLE PIANTE ELETTRONICO? SI PUÒ USARE UN SOFTWARE PROPRIO O CE NE SARÀ UNO DI TIPO UFFICIALE?
La Commissione, mediante atti di esecuzione, potrà stabilire le modalità tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici, nonché modalità appropriate ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tali atti di esecuzione non sono stati ancora adottati, pertanto il passaporto delle piante elettronico non è utilizzabile.
26. QUAL È IL FORMATO DEL NUOVO PP?
Il formato del nuovo passaporto è definito dal Regolamento (UE) 2016/2031 Allegato VII e dal Regolamento (UE) 2017/2313 . Sono previste 4 categorie:
* per spostamenti all’interno dell’UE;
* per l’introduzione e gli spostamenti in zone protette;
* per spostamenti all’interno dell’UE combinati con un’etichetta di certificazione ufficiale;
* per l’introduzione e gli spostamenti in zone protette combinati con un’etichetta di certificazione ufficiale.
27. CHI AUTORIZZA L’OP AD EMETTERE PASSAPORTO?
Il Servizio Fitosanitario regionale competente per centro aziendale autorizza l’Operatore Professionale a rilasciare i PP. Il Servizio Fitosanitario dispone che l’OP anteponga al codice di tracciabilità la sigla della provincia ove è ubicato il centro aziendale seguita dal numero progressivo del centro aziendale stesso.
28. QUALI SONO I REQUISITI CHE UN OP DEVE RISPETTARE PER POTER EMETTERE PP?
L’OP deve dimostrare di possedere conoscenze e competenze che gli consentano di eseguire i controlli delle proprie produzioni. Deve inoltre disporre di sistemi e procedure che gli consentano di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità stabiliti dal Regolamento 2016/2031 ed in particolare deve identificare e controllare i punti critici del suo processo di produzione.
L’OP deve conservare i risultati di questi controlli per almeno 3 anni.
29. IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SEMENTI DI CUI ALL’ART. 5 1096/71 PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNO STRUMENTO SUFFICIENTE PER GARANTIRE LA TRACCIABILITÀ DEL LOTTO AI FINI DEL REGOLAMENTO 2016/2031?
Sì, per le sementi certificate, per le quali è previsto un PP integrato con l’etichetta ufficiale di certificazione. Per le altre sementi il registro di carico e scarico può essere utilizzato ai fini del codice di tracciabilità.
30. COME FARÀ L’OP A SAPERE QUALI ORGANISMI NOCIVI (QP E RNQP) DEVE CONTROLLARE? CI SARANNO DELLE LISTE DI ORGANISMI DA CONTROLLARE PER SPECIE?
Gli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le misure volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell’Unione o sulle piante da impianto, sono stati stabiliti con il Regolamento (UE) 2019/2072.
31. I MATERIALI PRODOTTI PRIMA DEL 14 DICEMBRE PROVVISTI DI PASSAPORTO POTRANNO CIRCOLARE?
I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della Direttiva 92/105/CEE rimarranno validi fino al 14 dicembre 2023.
32. RIGA A DEL PASSAPORTO: IL NOME DELLA PIANTA VA MESSO COME GENERE E SPECIE, OPPURE SI PUÒ METTERE SOLO IL GENERE? PARE CHE PER VASSOI MISTI DI PIANTE GRASSE/SUCCULENTE SIA STATO CONCESSO L’UTILIZZO DEL NOME DELLA FAMIGLIA, DIVENTA PERTANTO NECESSARIO AVERE UN QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI NOMI BOTANICI DELLE SPECIE COINVOLTE.
I passaporti delle piante devono essere conformi ai modelli di riferimento di cui al Regolamento UE 2017/2313 (identificati in 4 categorie differenti A, B, C e D). In particolare, nei modelli di cui all’Allegato Parte A e B, in corrispondenza della lettera A, è richiesta l’indicazione delle denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell’oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà. Pertanto, quando più specie sono inserite nello stesso contenitore la lettera A ė seguita dai nomi botanici di tutte le specie interessate o del taxon di riferimento.
Recenti interpretazioni del concetto di taxon (es. Ordine) da parte di alcuni Stati membri sono state sottoposte all’attenzione della Commissione che le ha definite troppo estensive, evidenziando la necessità di indicare il livello più basso (specie, genere, famiglia). La Commissione sta predisponendo una modifica legislativa al riguardo.
33. ASSODATO CHE L’ETICHETTA DEL PASSAPORTO DEVE ACCOMPAGNARE L’UNITÀ DI VENDITA E CHE IL PASSAPORTO SEMPLIFICATO (DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E/O CONTABILI CHE SOSTITUISCONO IL PASSAPORTO) NON PUÒ PIÙ ESSERE UTILIZZATO, È POSSIBILE RIPORTARE ALCUNI DATI DEL PASSAPORTO SUI DOCUMENTI CONTABILI/ACCOMPAGNATORI?
Fermo restando che il passaporto delle piante è una etichetta ufficiale apposta sulla singola unità di vendita, chiaramente visibile e distinguibile da ogni altra informazione o etichetta posta sullo stesso supporto e fermo restando che il passaporto semplificato (integrato al documento di accompagnamento commerciale quale fattura o documento di trasporto) non è più ammesso, l’operatore può riportare dati o riferimenti al passaporto delle piante sui documenti commerciali, purché tali documenti non creino in alcun modo confusione o si sostituiscano al passaporto delle piante e purché siano rispettate le prescrizioni sopra richiamate. Si sottolinea che nel passaporto delle piante, il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro aziendale) è scelto liberamente dall’operatore e può fare riferimento a qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.
34. L’OP A CHE VENDE PIANTE PRONTE PER LA VENDITA AD UN OP B, IL QUALE LE RIVENDE AD UN OP C CHE LE VENDE AD UN UTILIZZATORE FINALE: L’OP A DEVE EMETTERE PASSAPORTO? DEVE RIPORTARE LA TRACCIABILITÀ?
Ogni passaggio commerciale deve essere effettuato accompagnato dal passaporto delle piante, ad eccezione della vendita diretta ad un utilizzatore finale.
In relazione all’uso del codice di tracciabilità la Commissione Europea sta predisponendo un Regolamento applicativo.
35. UN OP REALIZZA COMPOSIZIONI DA DESTINARE AD UN GARDEN PER LA MESSA IN VENDITA AD UTILIZZATORI FINALI; POSSIBILE CASISTICA PER PASSAPORTI, IN RELAZIONE ALLE PIANTE COMPONENTI: A. PIANTE DELLA STESSA SPECIE MA DI PARTITE DIVERSE; B. PIANTE PROVENIENTI IN PARTE DA AUTOPRODUZIONE ED IN PARTE ACQUISTATE DA FORNITORI; COME CI SI COMPORTA NELLA COMPILAZIONE DEL PASSAPORTO?
Ogni operatore professionale deve garantire la tracciabilità dei materiali acquistati o autoprodotti e dei materiali forniti, in modo da poter risalire all’eventuale operatore fornitore e all’operatore professionale al quale l’unità di vendita in questione è stata fornita.
36. MANUTENTORI DEL VERDE: DEVONO ISCRIVERSI AL RUOP E RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
L’art. 65, comma 1, del Regolamento 2016/2031, indica, come noto, le categorie di operatori professionali che devono obbligatoriamente iscriversi al Registro degli Operatori professionali (RUOP).
Coloro che svolgono attività di manutenzione del verde, definita dall’art. 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, come attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, non sono soggetti all’iscrizione al RUOP qualora non svolgano altre attività connesse alla cessione a vario titolo di piante e di materiali di moltiplicazione.
Tuttavia in considerazione del fatto che spesso i manutentori del verde cedono a vario titolo piante e materiali di moltiplicazione e in considerazione del concetto di utilizzatore finale richiamato al paragrafo precedente, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle tipologie più diffuse di attività, che si riportano di seguito.
Manutentore e costruttore del verde, azienda artigiana senza terra:
Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini acquistando il materiale vegetale presso aziende florovivaistiche agricole e, non commercializzando, mette a dimora le piante, arbusti ecc., attraverso attività di servizi, ad un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica).
Non necessita di iscrizione al RUOP
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:
Il produttore agricoltore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti, ecc., presso un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica), non in zona protetta (ZP) e non tramite contratti a distanza.
Non necessita di iscrizione al RUOP
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:
Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini, utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mettendo a dimora le piante, arbusti, ecc., per un soggetto fisico e giuridico utilizzatore finale e, inoltre, vende il proprio materiale vegetale oltre sia ad utilizzatori finali (persona fisica e giuridica) sia ad operatori professionali.
Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del Passaporto delle piante agli Operatori professionali
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa in zona protetta (ZP):
Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante, arbusti, ecc., presso un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente a utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) ma in zona protetta (ZP).
Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del Passaporto delle piante
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:
Produttore agricoltore che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mettendo a dimora le piante, arbusti, ecc., presso l’utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente a utilizzatore finale (persona fisica e giuridica), non in zona protetta, anche attraverso vendita a distanza.
Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del Passaporto delle Piante
Si richiama infine che, i manutentori del verde, già iscritti per altre attività al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui all’art. 20, comma 1 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, sono transitati d’ufficio nel nuovo RUOP in quanto svolgono le attività ricadenti in una delle categorie previste dal suddetto art. 65.
37. SE LE PIANTE ACQUISTATE DA SCUOLE AGRARIE VENGONO POI VENDUTE, DEVE ESSERE EMESSO PASSAPORTO? VA COMUNQUE TENUTA LA TRACCIABILITÀ?
Gli operatori professionali che effettuano la vendita rilasciano sempre il passaporto se:
– se la vendita riguarda piante, prodotti delle piante o altri oggetti per i quali è richiesto l’uso di un passaporto delle piante PP o ZP;
– se la vendita è destinata ad utilizzatori finali tramite contratti a distanza;
– se la vendita, anche diretta, è destinata a utilizzatori finali in zone protette.
In tali casi devono essere iscritti al Ruop ed essere autorizzati al rilascio dei passaporti delle piante da parte del servizio fitosanitario regionale competente per Centro aziendale.
38. I SUBSTRATI (TERRICCI COMMERCIALI, TORBE, MISTI DI TORBE E DRENANTI, DI TORBE E COMPOST, DI COCCO E TORBE, ECC.) DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA PASSAPORTO?
No non necessitano di passaporto delle piante ai sensi nell’Allegato XIII del Regolamento 2019/2072.
39. QUANDO SI PARTECIPA A FIERE ALL’ESTERO CON PIANTE E ALTRI PRODOTTI VEGETALI CHE POI VENGONO RIPORTATI IN ITALIA, COME DEVONO ESSERE GESTITI I PASSAPORTI?
Nell’ambito dell’Unione Europea la circolazione richiede l’uso del passaporto per le piante e i prodotti vegetali per i quali è previsto. Se il materiale non muta lo stato fitosanitario può essere commercializzato con il passaporto delle piante originario.
40. REGOLAMENTO (UE) 2019/2072, ART. 17, C. 1: A QUALI PIANTE DA IMPIANTO VIENE APPLICATO IL PERIODO TRANSITORIO (FINO AL 14 DICEMBRE 2020) CHE VIENE CITATO? È PREVISTA L’EMISSIONE DI PASSAPORTI?
Il periodo transitorio è applicato a tutte le sementi e le altre piante da impianto che introdotte o spostate nel territorio dell’Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle Direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE.
I passaporti delle piante che accompagnano le sementi e le altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/2031.
Quindi i passaporti delle piante devono essere emessi ma non contemplano i controlli per gli ORNQ fino al 14 dicembre 2020.
41. CODICE DI TRACCIABILITÀ SUL PASSAPORTO: PUÒ CONTENERE IL NUMERO DELLA BOLLA DI CONSEGNA O DELLA FATTURA?
Il codice di tracciabilità (dopo la parte relativa al centro aziendale) è scelto liberamente dall’operatore professionale autorizzato e può fare riferimento a qualunque documentazione o sistema di registrazione della ditta.
1. COSA SI INTENDE PER PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Gli operatori autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante possono elaborare un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi connessi agli organismi nocivi e ai punti critici delle loro attività professionali.
I piani di gestione dei rischi devono essere approvati dal Servizio fitosanitario competente.
I piani di gestione dei rischi comprendono, eventualmente sotto forma di manuali di procedura operativa standard (POS), almeno i seguenti elementi:
− le informazioni richieste in sede di domanda di Registrazione al Ruop all’ operatore professionale (art. 66 punto 2 del Regolamento 2016/2031);
− le informazioni in merito ai sistemi di tracciabilità attuati;
− la descrizione dei processi di produzione, una analisi dei punti critici e le misure adottate dall’operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici;
− le procedure messe in atto nel caso di presenza sospetta o confermata di organismi da quarantena;
− la registrazione degli interventi realizzati;
− i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto;
− la formazione impartita al personale.
Gli operatori professionali che per almeno due anni consecutivi attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi forniscono maggiori garanzie in relazione al livello di protezione fitosanitaria nei loro siti di produzione. Pertanto, il Servizio fitosanitario competente può ridurre la frequenza dei controlli ufficiali su tali operatori ad almeno una volta ogni due anni, qualora il rischio lo consenta e se tale Piano di gestione è stato approvato dal Servizio fitosanitario medesimo.
2. CI SONO FORMAT DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO?
Il Servizio Fitosanitario Nazionale ha in programma l’elaborazione di linee guida di indirizzo per la stesura dei Piani di gestione del rischio. Si prevede la conclusione di tali lavori nel corso del 2020.
3. È OBBLIGATORIO REDIGERE UN PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO?
No. L’elaborazione di un Piano di gestione dei rischi è una scelta facoltativa dell’operatore autorizzato all’emissione del passaporto delle piante.
1. COME SI REGISTRA UN OPERATORE PROFESSIONALE?
L’OP deve presentare una domanda di registrazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha la propria sede legale attraverso la modulistica di cui al link nuova disciplina fitosanitaria.
L’art. 66, punto 2, del Regolamento 2016/2031 elenca gli elementi che devono essere obbligatoriamente dichiarati in domanda.
Tra questi si evidenzia:
· Indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall’OP per svolgere le proprie attività;
· Tipi di merce, famiglie, generi, specie cui appartengono piante e prodotti vegetali.
Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti, il Servizio fitosanitario regionale registra l’Operatore Professionale senza indugio e assegna un numero di registrazione che sarà unico su tutto il territorio europeo. Il numero di registrazione ufficiale deve includere il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO per lo stato italiano (IT). Il nuovo codice di registrazione RUOP avrò pertanto la seguente composizione:
IT-codice ISTA Regione ove ha sede legale l’OP-numero progressivo
Gli OP registrati sono tenuti a presentare annualmente, se del caso, un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell’anno precedente.
Nella nota tecnica emanata dal Servizio Fitosanitario Centrale del 14 ottobre 2019, n. 31448, sono descritte le modalità operative transitorie per l’applicazione dei nuovi Regolamenti in relazione all’iscrizione al RUOP e all’autorizzazione all’emissione del passaporto delle piante.
2. UN OPERATORE PROFESSIONALE CHE RIENTRA IN UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 65 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2031, CON SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO E CON UNA SEDE OPERATIVA O FILIALE IN ITALIA, DEVE ISCRIVERSI NELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE O IN ITALIA?
Pur trovandosi la sede legale in un altro Stato membro, se una più filiali svolgono individualmente le attività di cui all’art. 65 del Regolamento 2016/2031, quindi importano piante o rilasciano passaporti delle piante o richiedono all’autorità competente di rilasciare i certificati, o richiedono l’autorizzazione ad applicare il marchio di cui all’art. 96 e a riparare il materiale da imballaggio di legno a norma dell’art. 97 del Regolamento, allora ciascuna filiale deve registrarsi nel paese membro in cui opera, in modo tale da rendere possibili e efficaci i controlli ufficiali dovuti. Pertanto sì, la sede operativa deve iscriversi in Italia.
3. IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 PREVEDE L’ISTITUZIONE DEL REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP) (ART. 65) IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) (ART. 20, D.LGS. 214/2005). CHI DEVE ISCRIVERSI AL NUOVO REGISTRO?
Tutti gli operatori professionali appartenenti alle categorie di cui all’art. 65 del Regolamento 2016/2031, di seguito richiamate, dovranno registrarsi nel registro unico RUOP. Un operatore professionale potrà essere iscritto nel registro di un’autorità competente solo una volta:
a) gli operatori professionali che introducono o spostano nell’Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
b) gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante;
c) gli operatori professionali che chiedono all’autorità competente di rilasciare i certificati di esportazione, di esportazione o di pre-esportazione;
d) gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi su imballaggi ISPM 15 o a rilasciare altri attestati diversi dal marchio per il materiale da imballaggio di legno;
e) gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), se richiesto da un atto di esecuzione.
La registrazione non si applica agli operatori professionali che:
a) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
b) forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari;
c) la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
d) la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l’utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
4. IL CONCETTO DI UTILIZZATORE FINALE COME VIENE DEFINITO, SI APPLICA A CONDOMINI, ALBERGHI, ECC.?
L’utilizzatore finale è definito dall’art. 2 del Regolamento 2016/2031 come “la persona, che non agendo per fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti delle piante per uso personale”.
In occasione di un recente confronto con la Commissione Europea è stata confermata l’estensione di tale definizione a tutte le persone sia fisiche che giuridiche, pertanto rientrano in tale descrizione gli i privati cittadini, gli hotel, i comuni, i condomini, ecc.
5. SONO UN OPERATORE PROFESSIONALE GIÀ REGISTRATO, DEVO REGISTRARMI? IL MIO NUMERO DI ISCRIZIONE CAMBIERÀ?
Gli operatori professionali che risultano già iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), transitano nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), ai sensi del punto 4 dell’art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, senza la presentazione di una domanda di registrazione, se tutti gli elementi essenziali per il rilascio dell’iscrizione previsti dal medesimo articolo sono già a disposizione del Servizio fitosanitario regionale. Se del caso, l’operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi entro il 14 marzo 2020, che include la presentazione dell’elenco, con la collocazione, dei siti e degli appezzamenti dove si svolgono le attività, nonché le attività che si intendono svolgere.
Il numero identificativo dell’operatore sarà unico in tutto il territorio europeo. Questo sarà aggiornato sulle base delle procedure descritte nella nota tecnica emanata dal Servizio fitosanitario centrale del 14 ottobre 2019, n. 34148.
6. IN CHE MODO GLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI DEVONO DICHIARARE O AGGIORNARE LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E IL TIPO DI MERCI?
Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare annualmente, se sono intervenute modifiche, un aggiornamento dei dati comunicati in sede di domanda di registrazione entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell’anno precedente.
L’aggiornamento deve essere presentato utilizzando i modelli scaricabili nel portale del MIPAAF e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14746
7. L’OP CHE AD OGGI È ISCRITTO AL RUP COSA DEVE FARE IN VISTA DELLA PIENA OPERATIVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DAL 14 DICEMBRE 2019? DEVE PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RUOP?
Dal 14 dicembre 2019 i Servizi fitosanitari competenti per territorio ove è presente la sede legale registreranno d’ufficio nel nuovo RUOP:
* Gli operatori professionali già iscritti al RUP autorizzati ad emettere il passaporto;
* Gli OP già autorizzati in base all’art. 19 ad applicare il marchio ISPM 15 sugli imballaggi in legno.
A tutti questi OP verrà assegnato un codice di registrazione univoco a livello nazionale, che sarà così composto: IT-codice Istat regione-numero attualmente assegnato
8. L’OP CHE AD OGGI NON È ISCRITTO AL RUP DEVE OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERSI AL RUOP? E, NEL CASO, COSA DEVE FARE PER ISCRIVERSI?
L’Operatore professionale dovrà obbligatoriamente iscriversi al RUOP se rientra in una delle categorie previste dall’art. 65 del Regolamento UE 2016/2031, presentando una domanda al SFR competente per territorio ove ha sede legale attraverso modelli scaricabili nel portale del MIPAAF e nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali:
Modulistica per iscrizione al registro unico operatori professionali RUOP e richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante.
9. DOVE TROVO IL MODULO PER LA REGISTRAZIONE AL RUOP?
I modelli sono consultabili e disponibili nel portale MIPAAF al link:
Modulistica per iscrizione al registro unico operatori professionali RUOP e richiesta di autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante.
Oppure nei portali dei singoli Servizi fitosanitari regionali.
10. NEL CASO L’OP SI LIMITI AD IMPORTARE SEMENTI DI SPECIE ORTIVE DEVE ISCRIVERSI AL RUOP? NEL CASO, QUALI REQUISITI DEVE AVERE?
Sì. Deve obbligatoriamente iscriversi al Ruop in quanto soggetto che importa. Non vi sono requisiti richiesti se non la necessità di presentare una domanda di registrazione al RUOP conforme a quanto previsto dall’art. 66 del Regolamento 2016/2031.
11. IN ITALIA I LABORATORI DI ANALISI (PUBBLICI E PRIVATI), GLI AGRICOLTORI MOLTIPLICATORI, GLI STOCCATORI ED I DISTRIBUTORI SARANNO CONSIDERATI SOGGETTI ALL’ISCRIZIONE AL RUOP?
L’iscrizione al RUOP non è legata a categorie professionali ma alle attività che si intendono svolgere indicate all’art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031.
12. QUALI SONO I LIMITI CHE DESCRIVONO I PICCOLI QUANTITATIVI DI SEMENTI CHE ALL’ART. 65, PUNTO 3.B, DEL REGOLAMENTO 2016/2031 PREVEDONO L’ESCLUSIONE DELL’ISCRIZIONE NEL RUOP DEGLI OP CHE FORNISCONO ESCLUSIVAMENTE E DIRETTAMENTE AGLI UTILIZZATORI FINALI?
La Commissione europea deve ancora integrare il Regolamento di base 2016/2031 stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
13. FIORISTI E GARDEN CENTER CHE VENDONO ESCLUSIVAMENTE AD UTILIZZATORI FINALI, NON FANNO VENDITA ONLINE E NON VENDONO PIANTE ZP, SI DEVONO ISCRIVERE AL RUOP?
No, se vendono esclusivamente al dettaglio ad utilizzatori finali.
14. LE SCUOLE AGRARIE (ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI O REGIONALI), CHE ACQUISTANO LE PIANTE A SCOPO FORMATIVO PER FARLE COLTIVARE O COMUNQUE MANIPOLARE DA PARTE DEGLI STUDENTI, DEVONO ESSERE ISCRITTI AL RUOP?
Al Ruop devono iscriversi solo gli operatori professionali che rientrano in una delle categorie specificate all’art. 65 del Regolamento 2016/2031.
1. VERRÀ MANTENUTA LA TARIFFA FITOSANITARIA ANNUALE? CHI LA DOVRÀ PAGARE E A QUALE SERVIZIO FITOSANITARIO? CHI È STATO ISCRITTO D’UFFICIO AL RUOP DOVRÀ CONTINUARE A PAGARLA?
Per quanto concerne la Tariffa fitosanitaria si sottolinea che, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/2031, è necessario disapplicare le seguenti fattispecie normate dall’art. 55 del d.lgs. 214/05, Allegato XX, Parte B:
▪ Rilascio dell’autorizzazione all’attività di cui all’art. 19;
▪ Produttori di patate da consumo o di frutti di agrumi.
Altresì, mantengono validità le restanti tariffe fitosanitarie, relative ai controlli fitosanitari, di cui all’art. 55 del d.lgs. 214/05 − Allegato XX – Parte A e Parte B (limitatamente ai controlli alla produzione e circolazione).
Pertanto, gli Operatori professionali di nuova registrazione al RUOP e quelli transitati dal RUP non dovranno pagare alcuna tariffa una tantum relativa alla registrazione, mentre continueranno ad essere applicate le tariffe per i controlli ufficiali. Le tariffe fitosanitarie che continuano ad applicarsi sono corrisposte secondo le indicazione di cui all’art. 55 del d.lgs. 214/2005.
2. A COSA SI RIFERISCE LA TARIFFA ANNUALE DOVUTA PER L’USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE?
Nelle more della definizione della normativa nazionale di applicazione dei nuovi regolamenti europei, si evidenzia che la tariffa annuale relativa all’uso del passaporto delle piante è destinata a coprire i costi di effettuazione dei controlli ufficiali relativi ai passaporto delle piante.
L’autorizzazione all’uso del passaporto è relativa al centro aziendale/siti di produzione in cui si effettuano i controlli ufficiali da parte del SFR competente per territorio.
La tariffa pertanto deve essere versata dall’Operatore professionale in relazione ad ogni singolo centro aziendale, nel quale saranno svolti i controlli ufficiali. Pertanto l’operatore professionale che possiede più centri aziendali, anche in una medesima Regionale, dovrà versare la tariffa suddetta per ogni singolo centro aziendale, a copertura dei controlli che saranno effettuati nello stesso .
3. SE I CENTRI AZIENDALI SONO IN DIFFERENTI REGIONI LA TARIFFA DEVE ESSERE VERSATA AL SFR DI OGNI REGIONE?
Sì, la tariffa deve essere versata per ogni Centro Aziendale autorizzato all’emissione del passaporto delle piante. Se differenti Centri aziendali di uno stesso operatore professionale ricadono in Regioni differenti, l’operatore professionale versa la tariffa ad ogni Servizio fitosanitario Regionale competente.
1. QUALE TRACCIABILITÀ DEVE RISPETTARE L’ OPERATORE PROFESSIONALE?
Gli operatori professionali dovranno garantire la tracciabilità delle piante e dei prodotti vegetali regolamentati che ricevono e cedono ad altri operatori professionali
2. QUALI INFORMAZIONI (GRADO DI DETTAGLIO) DEVONO ESSERE RACCHIUSE IN UN CODICE DI TRACCIABILITÀ PER UN PRODUTTORE? È UNA DECISIONE DEL PROPRIETARIO QUALE TIPO DI INFORMAZIONI DEVE REGISTRARE DENTRO TALE CODICE? PER ESEMPIO, IN UN CICLO DI PRODUZIONE DI OLTRE 3 ANNI, DEVONO RINTRACCIARE IL MATERIALE ORIGINARIAMENTE PIANTATO?
Il livello del dettaglio delle informazioni deve essere determinato da ogni vivaio, secondo la propria analisi dei rischi (specie di piante, rischio di organismi nocivi, ecc.). Il registro dei dati deve essere conservato per 3 anni; se le piante sono più vecchie, è richiesta solo la tracciabilità degli ultimi 3 anni.
Abbreviazioni
ON: Organismo Nocivo.
OP: Operatore Professionale.
QP: organismo nocivo da quarantena (Quarantine Pest).
RNQP: organismo nocivo non da quarantena (Regulated Non Quarantine Pest).
SF: Servizio Fitosanitario.