Normativa di riferimento
Introduzione
Il Servizio Fitosanitario Nazionale è l’autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.
Esso si articola nel Servizio Fitosanitario Centrale, nei Servizi fitosanitari regionali per le Regioni a statuto ordinario o speciale, nei Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano ed è supportato a livello scientifico dall’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante individuato nel Centro di Ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA-DC).
Il Servizio Fitosanitario Centrale opera presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e rappresenta l’autorità unica di coordinamento e di vigilanza in materia di difesa della salute delle piante ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) 2016/2031.
Il Comitato Fitosanitario Nazionale è l’organo deliberativo tecnico del Servizio Fitosanitario Nazionale. Partecipano al Comitato tutti i rappresentanti delle parti sopra.
Quali sono le modifiche principali apportate dal nuovo contesto normativo fitosanitario?
·Estensione dell’obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione. Il passaporto, che rappresenta la condizione imprescindibile per la libera circolazione delle merci nella UE, si presenterà sotto forma di etichetta apposta sull’unita di vendita (lotto), con un formato semplificato e armonizzato in tutto il territorio unionale.
·Maggiori responsabilità dell’operatore professionale. Gli operatori professionali autorizzati all’emissione di un passaporto delle piante devono assumersi maggiori responsabilità per il proprio operato. Questi sono tenuti a controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci e a disporre delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza degli organismi nocivi regolamentati dalla nuova legislazione. In futuro la frequenza dei controlli ufficiali di un operatore professionale autorizzato dipenderà anche dalle modalità con cui attua le misure di prevenzione. Anche nel settore del materiale da imballaggio in legno viene promossa una maggiore responsabilità individuale da parte delle aziende sulla base della norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM n. 15.
·Sospetta presenza di un Organismo nocivo: quando vi sia anche il solo sospetto della presenza di un Organismo nocivo da quarantena rilevante per il territorio dell’Unione Europea o di un organismo che può soddisfare le condizioni per essere considerato tale, un operatore professionale ha l’obbligo di informare subito il Servizio fitosanitario competente e adottare tutte le misure precauzionali per impedirne la diffusione.
·Sistemi di tracciabilità. Ogni operatore professione che acquista o vende piante e prodotti delle piante deve registrare tutti i dati che gli consentono di identificare il fornitore o l’acquirente di ogni unità movimentata. La tracciabilità deve essere mantenuta anche per lo spostamento di piante all’interno e tra i propri siti di produzione;
·Inasprimento delle condizioni per l’importazione da Paesi terzi e controlli frontalieri rafforzati. L’importazione di materiale vegetale vivo (piante, frutta, ortaggi, fiori recisi, sementi, ecc.) da Paesi terzi è consentita unicamente se tale materiale è scortato da un certificato fitosanitario. Ciò vale anche per i materiali vegetali introdotti nel bagaglio dei viaggiatori.
·Nuova catalogazione degli organismi nocivi. Gli organismi nocivi delle piante sono suddivisi in quattro categorie principali al fine di una migliore definizione delle priorità delle azioni e delle misure da adottare nonché una migliore assegnazione delle risorse:
1. Organismi da quarantena: sono organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio. Il loro ingresso determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione Negli organismi da quarantena rientra, ad esempio, il batterio Xylella fastidiosa.
2. Organismi da quarantena rilevanti per la UE: sono organismi nocivi da quarantena il cui territorio di riferimento è l’Unione Europea. Possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno della UE. Il Servizio Fitosanitario Nazionale è tenuto a informare gli Operatori Professionali circa il rinvenimento di tali organismi
3. Organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari: organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell’Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l’intensificazione di indagini di sorveglianza, l’elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione, lo svolgimento di corsi con esercitazioni (simulazioni), che prevedono anche la formazione degli uffici competenti per la gestione di eventuali emergenze (SFN e laboratori).
4. Organismi nocivi regolamentati non da quarantena: Si tratta di OPP ampiamente diffusi in UE e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono (più) ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello di materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria, in particolare, gli «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. Gli elenchi di tali organismi nocivi regolamentati sono in corso di definizione da parte della Commissione Europea.
Regolamenti Principali
Regolamento(UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Specie Aliene)
Atti di Esecuzione e/o Atti Delegati del Regolamento UE 2016/2031
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2148 relativo a norme specifiche concernenti l’uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento a norma del Regolamento (UE) 2016/2031
Atti di Esecuzione e/o Atti Delegati del Regolamento UE 2017/625
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione (modalità esecuzione controlli ufficiali)
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione (che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo)
Regolamento Delegato (UE) 2018/631 della Commissione del 7 febbraio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell’Unione Europea per gli organismi nocivi per le piante
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/530 della Commissione del 27 marzo 2019 che designa laboratori di riferimento dell’Unione Europea per le categorie di organismi nocivi per le piante insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti, e virus, viroidi e fitoplasmi
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione dell’8 aprile 2019 relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri
Regolamento Delegato (UE) 2019/1012 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri
Regolamento Delegato (UE) 2019/1081 della Commissione dell’8 marzo 2019 che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri
Regolamento Delegato (UE) 2019/1602 della Commissione del 23 aprile 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema “Regolamento IMSOC”
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i Regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga i Regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione del 16 aprile 2019 relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell’Unione
Regolamento Delegato (UE) 2019/2074 della Commissione del 23 settembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un Paese terzo
Regolamento Delegato (UE) 2019/2122 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione
Regolamento Delegato (UE) 2019/2123 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri
Regolamento Delegato (UE) 2019/2124 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la Decisione 2007/777/CE della Commissione
Regolamento Delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità
Regolamento Delegato (UE) 2019/2127 della Commissione del 10 ottobre 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di alcune disposizioni delle Direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri