SETTORE FERTILIZZANTI
I fertilizzanti costituiscono un fattore di produzione di primaria importanza per il settore agricolo ed hanno rappresentato, negli ultimi decenni, l’input che più direttamente è collegato alla crescita della produttività agricola; infatti, una efficace fertilizzazione è un prerequisito fondamentale per produzioni di alta qualità in tutti i settori agricoli.
Il termine “fertilizzante” comprende le sostanze che, per il loro contenuto in elementi nutritivi o per le loro caratteristiche chimiche, fisiche o biologiche, contribuiscono al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle piante coltivate o al loro migliore sviluppo.
Il sistema nazionale dei fertilizzanti, che fattura circa 1,3 miliardi di euro e rappresenta il 2,8% dell’intero settore chimico italiano (1), può essere ricondotto a due aree principali di prodotti: quella delle cosiddette “commodities” o materie prime (urea, nitrato ammonico, solfato ammonico, ecc.), e quello delle “specialities”, prodotti ad alta specificità, con contenuto tecnologico e innovativo elevato.
Lo scenario economico del settore è rimasto complessivamente stabile nel corso degli ultimi anni. Il consumo complessivo in Italia si aggira attorno ai 4,9 milioni di tonnellate di cui circa 2,8 milioni di tonnellate di concimi (minerali, organici, organo minerali; 81% in termini di fatturato) e poco più di 2 milioni di tonnellate di ammendanti, correttivi, substrati e prodotti ad azione specifica (2) Più in particolare si possono distinguere quattro categorie di prodotti:
* concimi minerali, che rappresentano il 52% della totalità dei concimi utilizzati in Italia;
* concimi organici e organo minerali, con una quota del 15% sulle quantità totali vendute;
* concimi specialistici – quali prodotti idrosolubili, prodotti a rilascio controllato dei nutrienti, prodotti con effetto biostimolante – che rappresentano circa il 3% del totale;
* ammendanti, correttivi e substrati, l’insieme di queste tipologie costituiscono il 30% in termini di volume. In termini di fatturato le quattro categorie sono rappresentate nella figura che segue.
Nell’area delle “commodities” minerali il panorama produttivo dei fertilizzanti si caratterizza per la presenza di un numero esiguo di grandi Imprese, soprattutto internazionali, e per gli ingenti volumi di importazioni da paesi con tecnologie consolidate e costi dell’energia più competitivi. Al contrario, nel campo degli organici e delle specialities le piccole e medie imprese italiane sono in grado di mettere a disposizione degli utilizzatori prodotti all’avanguardia da utilizzare soprattutto nel settore delle colture tipiche dell’ambiente mediterraneo e che rappresentano la peculiarità dell’agroalimentare made in Italy.
Secondo l’Istat nel 2020 i consumi sono distribuiti come di seguito illustrato: quasi un 70% a nord ed un 30% tra centro e sud, con, rispettivamente, il 15% distribuito nelle regioni del centro Italia e circa il 16% a sud.
Il settore fertilizzanti ha sviluppato nel tempo una regolamentazione dettagliata che disciplina la commercializzazione dei concimi organici, organo-minerali, ammendanti, correttivi, substrati e prodotti ad azione specifica (inibitori, attivatori, co-formulati, prodotti ad azione sui fertilizzanti, prodotti di azione sul suolo e biostimolanti) mettendo a punto, al contempo, un dettagliato sistema di tracciabilità attraverso la registrazione dei prodotti e delle ditte produttrici dei fertilizzanti.
In applicazione di ciò, le ditte che producono concimi sono tenute a dichiarare l’oggetto delle proprie attività e per questo sono registrate a livello nazionale e i fertilizzanti, per poter essere immessi in commercio, devono essere inseriti in un registro nazionale, al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti.
I fertilizzanti, immessi in commercio ai sensi delle norme sopracitate, sono sottoposti a controlli ufficiali per l’accertamento delle loro conformità (tipo di fertilizzante, titoli dichiarati di elementi fertilizzanti, titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi) da laboratori nazionali riconosciuti idonei allo scopo, mediante metodi di campionamento ed analisi adottati ufficialmente dal MIPAAF.
Lo schema seguente illustra le attività svolte dall’ufficio DISR V:
Con D.M. del 30 giugno, n. 0017713 è stato istituito l’organo collegiale “Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante”, con compiti tecnico-consultivi e propositivi a supporto dell’Ufficio DISR V. Il Gruppo è strutturato in distinte sezioni, tra le quali la Sezione fertilizzanti, la quale funge da tavolo di condivisione con i soggetti interessati, su tutte le tematiche inerenti i prodotti fertilizzanti. A tal fine i lavori si sviluppano sia in analisi di specifici dossier di settore sia in elaborazione dei processi decisionali di settore.
Il quadro normativo attuale che disciplina il settore dei fertilizzanti è il Regolamento CE 2003/2003 che norma l’immissione in commercio di fertilizzanti minerali a marchio CE e il d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, che regolamenta l’immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti nazionali.
CONCIMI – Normativa europea
A partire dal 16 luglio 2022 si applicherà il Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, modifica i Regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il Regolamento (CE) n. 2003/2003, e si applica ai fertilizzanti immessi sul mercato con l’indicazione di Concime CE.
Tale Regolamento apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente (Regolamento (CE) 2003/2003), armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, in un’ottica di economia circolare, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto.
CONCIMI – Normativa nazionale
Il d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 è la regola tecnica nazionale che disciplina l’immissione in commercio, sul territorio italiano, dei concimi organici e organo-minerali, degli ammendanti, dei correttivi, dei substrati di coltivazione e dei prodotti ad azione specifica (inibitori, attivatori, co-formulati, prodotti ad azione sui fertilizzanti, prodotti di azione sul suolo e biostimolanti).
In particolare, detto decreto, definisce le caratteristiche che tali prodotti fertilizzanti devono possedere per quanto riguarda i livelli di qualità, di efficacia, di sicurezza e rende obbligatorio il rispetto delle disposizioni in esso contenute quali la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, l’etichettatura e, per motivi di protezione dei consumatori e/o dell’ambiente, stabilisce ulteriori requisiti specifici.
Il fabbricante di fertilizzanti, ai fini della tracciabilità (art. 8 del d.lgs. 75/2010), prima dell’immissione in commercio dei prodotti fertilizzanti nazionali, deve iscriversi in qualità di produttore/confezionatore/importatore al Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti utilizzando l’apposita funzione presente sul Registro online (o il fac-simile della domanda) e deve iscrivere i prodotti nel Registro dei Fertilizzanti utilizzando esclusivamente l’apposita funzione presente sul Registro online come definito nell’Allegato 13 del d.lgs. 75/2010.
La presentazione delle domande di iscrizione al Registro dei fabbricanti e al Registro dei fertilizzanti non prevede il pagamento di tariffe.
Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli Allegati al d.lgs. 75/2010.
Gli Allegati del d.lgs. 75/2010 sono in continua evoluzione in quanto i portatori di interesse, hanno la possibilità, qualora individuino una nuova tipologia di fertilizzante di chiederne l’inserimento in legge. Infatti, l’art. 10 prevede l’inserimento delle nuove tipologie di fertilizzanti e la modifica dei relativi Allegati al d.lgs. 75/2010. A tale scopo si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di parte di un portatore di interesse.
La domanda di inserimento di nuovi tipi o di modifica degli Allegati al d.lgs. 75/210, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all’Allegato 10, della specifica indicazione dei metodi di analisi e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della tariffa paria a tremila euro (art. 14 del citato decreto), deve essere inviata all’Ufficio DISR V – Servizio Fitosanitario centrale, produzioni vegetali, unicamente tramite PEC, all’indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.
La procedura di valutazione delle domande di inserimento di nuovi tipi o di modifica degli Allegati al d.lgs. 75/210, prevede la valutazione tecnico-agronomica da parte del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione fertilizzanti e degli esperti CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, nominati in seno ad esso, nonché dell’ ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, per la verifica dell’applicabilità del metodo di analisi proposto dal portatore di interesse.
A seguito del parere positivo espresso dal Gruppo di lavoro, dagli esperti CREA e dall’ICQRF, si provvede alla trasmissione dello schema di provvedimento alla Commissione UE e ai Paesi membri, ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535, sulla procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, che prevede l’astensione obbligatoria di 90 giorni dall’adozione del provvedimento stesso in attesa di eventuali osservazioni.
Trascorsi 90 giorni senza osservazioni o pareri circostanziati da parte della Commissione UE o dei Paesi membri, il provvedimento va alla firma del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, successivamente alla Corte dei Conti e UCB e infine viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Registro dei fabbricanti di fertilizzanti ed il Registro dei fertilizzanti sono stati istituti dal D.lgs. 75/2010 al fine di garantire la tracciabilità delle aziende produttrici di fertilizzanti e dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio.
I registri sono consultabili sul portale MASAF-SIAN Consultazione Registri.
L’iscrizione delle ditte produttrici di fertilizzanti e dei prodotti fertilizzanti avviene a seguito di un Decreto di iscrizione, pubblicato nell’apposita sezione del sito protezione delle piante e sul sito del MASAF, nella sezione Normativa.
Regolamento 2019/515 del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro (che abroga il Regolamento (CE) n. 764/2008).
La libera circolazione dei prodotti fertilizzanti rispondenti a norme nazionali varate dai singoli Paesi membri è garantita nel mercato interno tramite l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento come definito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
A tale scopo, il Regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019 ha come obiettivo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento che si applica a qualsiasi tipo di merci, compresi i prodotti fertilizzanti e stabilisce le regole e le modalità di applicazione ai sensi del TFUE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Si fa presente che “gli Stati membri possono limitare o negare l’immissione in commercio di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro qualora le restrizioni o la negazione siano giustificati dai motivi enunciati all’articolo 36 TFUE o sulla base di altri motivi di interesse generale riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte (come la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, nonché la tutela della proprietà industriale e commerciale)”.
L’operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell’UE, deve chiedere l’autorizzazione preventiva (ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Regolamento 2019/515) in conformità dell’art. 4 di detto Regolamento.
Tale richiesta è presentata all’Ufficio DISR V – Servizio Fitosanitario Centrale, produzioni vegetali, unicamente tramite PEC: aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it, in lingua italiana, unitamente agli elementi di seguito indicati:
- Dichiarazione sul reciproco riconoscimento;
- Il certificato dello Stato membro che attesta che il prodotto è legalmente commercializzato nello Stato membro, sulla base del quale è richiesto il riconoscimento reciproco, in lingua italiana o altro documento che attesta la commercializzazione del prodotto;
- La regola tecnica (legislazione nazionale), in base alla quale il prodotto è commercializzato nello Stato membro;
- Copia dell’etichetta originale o del documento di accompagnamento originale del prodotto immesso in commercio nel Paese dove è legalmente commercializzato;
- Copia dell’etichetta o del documento di accompagnamento del prodotto immesso in commercio nel Paese dove è legalmente commercializzato in lingua italiana;
- L’elenco dettagliato delle materie prime utilizzate e informazioni sulla loro origine;
- Breve descrizione del processo di produzione;
- Un certificato recente di analisi del prodotto, emesso da un laboratorio accreditato (se un laboratorio non italiano, allegare una copia dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente) indicando il metodo di analisi ufficiale; le analisi devono riguardare i parametri agronomici e i contaminanti pertinenti (metalli pesanti microrganismi e contaminanti organici);
- La (e) destinazione (i), il (i) dosaggio (i) e le istruzioni per l’uso;
- Dove previsto, tutti i documenti attestanti che il prodotto è conforme al Regolamento (CE) 1069/2009 e al Regolamento (UE) 142/2011 e qualsiasi altra legislazione europea in materia di protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente;
- I dettagli di contatto del sito di produzione e dell’eventuale sito di stoccaggio, situato sul territorio italiano e/o in qualsiasi altro Paese;
- Allegato 1 compilato.
Ai fini dell’applicazione del reciproco riconoscimento, è stata prevista la seguente Procedura di autorizzazione preventiva (comma 7, art. 3, del Regolamento (UE) 2019/515).
Per procedura di autorizzazione preventiva si intende il procedimento di valutazione con il quale l’autorità competente di uno Stato membro, in risposta a una domanda da parte di un operatore economico, riconosce l’idoneità del prodotto prima che possa essere messo a disposizione sul mercato (art. 3, punto 7, del Regolamento (UE) 2019/515).
Si evidenzia che, come disposto dal Regolamento UE 2019/1009 i prodotti aventi una o più funzioni, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009, sono prodotti fitosanitari e, pertanto, sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste da detto regolamento. Quindi, ai prodotti che rientrano nelle casistiche sopra riportate verrà precluso il Mutuo Riconoscimento ai sensi del Regolamento UE 515/2019 e richiesto di adottare l’iter di “riconoscimento reciproco delle autorizzazioni” ai sensi dell’art. 40 del Regolamento CE 1107/2009.
L’Autorità competente (MIPAAF) ricevuta la “Dichiarazione sul reciproco riconoscimento” unitamente agli elementi informativi suddetti, avvia il procedimento di valutazione attraverso il Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante – Sezione fertilizzanti.
Il Sotto gruppo “Reciproco riconoscimento”, istituito in seno al citato Gruppo di lavoro, con clausola di riservatezza, esamina:
- la corretta compilazione in ogni sua parte della “Dichiarazione sul reciproco riconoscimento”;
- L’avvenuta trasmissione del certificato emesso Stato membro che attesta che il prodotto è legalmente commercializzato nello Stato membro, sulla base del quale è richiesto il riconoscimento reciproco, in lingua italiana o altro documento che attesta la commercializzazione del prodotto;
- L’indicazione della regola tecnica (legislazione nazionale), in base alla quale il prodotto è commercializzato nello Stato membro;
- L’indicazione dell’elenco dettagliato delle materie prime utilizzate e le informazioni sulla loro origine;
- La descrizione del processo di produzione;
- La trasmissione di un certificato recente di analisi riguardante i parametri agronomici del prodotto e i contaminanti (metalli pesanti microrganismi e contaminanti organici), emesso da un laboratorio accreditato, indicando il metodo di analisi ufficiale utilizzato;
- Le informazioni in merito alla (e) destinazione (i), il (i) dosaggio (i) e le istruzioni per l’uso;
- Dove previsto, le informazioni e i documenti attestanti che il prodotto è conforme al Regolamento (CE) 1069/2009 e al Regolamento di implementazione (UE) 142/2011 e qualsiasi altra legislazione europea in materia di protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente;
- L’indicazione del sito di produzione e dell’eventuale sito di stoccaggio, situato sul territorio italiano e/o in qualsiasi altro Paese;
- La corretta compilazione dell’Allegato 1.
Il MIPAAF, sulla base del parere positivo espresso dal Gruppo di Lavoro Permanente per la Protezione delle Piante – Sezione Fertilizzanti, provvede ad adottare il provvedimento che autorizza l’immissione in commercio del prodotto fertilizzante sul territorio nazionale, ai sensi del Regolamento UE 2019/515.
La procedura di autorizzazione preventiva si conclude, nel rispetto della legge 241/90, con l’emissione del suddetto provvedimento, entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’interessato.