Laboratori
Tutte le attività connesse con la protezione delle piante hanno la necessità di essere costantemente supportate dai risultati di analisi di laboratorio svolte su diversi livelli.
Basti pensare che:
- i controlli all’importazione di piante e prodotti delle piante si avvalgono di analisi di routine quale elemento costitutivo delle ispezioni , nonché di analisi “di secondo livello” per la conferma di eventuale ritrovamento di organismi nocivi;
- i controlli ufficiali effettuati in fase di produzione e commercializzazione richiedono spesso analisi di laboratorio;
- le attività di sorveglianza del territorio richiedono una cospicua mole di analisi massali ed in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena di analisi di conferma;
- i programmi di eradicazione possono richiedere analisi più o meno accurate in funzione dell’organismo nocivo interessato;
- gli operatori professionali sono chiamati a verificare i propri processi produttivi e la conformità delle produzioni, specialmente nei punti critici, con analisi di laboratorio.
Pur essendo tutte “analisi di laboratorio” è evidente l’ampio grado di differenziazione sia in termini di tipologia di organismo nocivo (funghi, batteri, virus e viroidi, insetti, nematodi, ecc.) sia in termini di contesto (controllo ufficiale e non) che in termini di attendibilità richiesta.
Se le analisi ufficiali devono essere svolte da un laboratorio ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale o sotto la sua diretta responsabilità, le analisi necessarie ai produttori per la verifica delle produzioni possono essere svolte da laboratori privati che forniscano il giusto grado di affidabilità.
Pertanto, i laboratori che sviluppano attività relative alla protezione delle piante sono distinti in:
- Laboratori nazionali di riferimento;
- Laboratori ufficiali del Servizio Fitosanitario Nazionale;
- Laboratori riconosciuti idonei a cui possono rivolgersi gli operatori;
- Laboratori che si impegnano a collaborare con il Servizio Fitosanitario Nazionale.
L’insieme di tali laboratori costituisce la Rete Nazionale dei laboratori della protezione delle piante.
A livello europeo, i Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 richiedono l’identificazione di “laboratori di riferimento europei” per ciascuna delle sezioni di entomologia agraria, acarologia, nematologia, batteriologia, micologia e virologia, per le quali curano tutte le attività di formazione e conferma diagnostica.
Laboratori nazionali di riferimento
A livello nazionale, gli stessi regolamenti inoltre, richiedono l’istituzione di laboratori di riferimento a livello nazionale sia per la conferma delle analisi nei vari settori specialistici della difesa fitosanitaria che per la formazione degli altri laboratori. Tali laboratori di riferimento devono essere identificati tra le eccellenze a livello nazionale in quanto la gamma di colture e parassiti da coprire è estremamente elevata ed è necessario garantire l’idonea esperienza sulla singole metodiche analitiche.
Il MIPAAF, con Decreto n. 0677268 del 24 dicembre 2021, ha designato come laboratori Nazionali di Riferimento, i laboratori afferenti alle sezioni disciplinari in cui si articola il CREA- Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC), ovvero: entomologia agraria e acarologia, nematologia, batteriologia, micologia e virologia. Conformemente a quanto previsto dall’art. 101 del Regolamento UE 2017/625, tali laboratori provvedono a:
- Collaborare con i laboratori di riferimento dell’Unione Europea (EURL) e partecipare a corsi di formazione e prove interlaboratorio (Test performance study – TPS e Proficency test – PT) organizzate da tali laboratori;
- Coordinare le attività dei laboratori ufficiali designati a norma dell’art. 37, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2017/625 al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro utilizzo;
- Organizzare prove comparative (TPS) o di competenza (PT) tra laboratori ufficiali, informando le Autorità competenti dei risultati di tali prove;
- Garantire la diffusione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dal laboratorio di riferimento dell’Unione Europea;
- Fornire, nell’ambito della loro missione, assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l’attuazione dei Piani di Controllo Nazionali Pluriennali (PCNP) di cui all’art. 109 e dei programmi di controllo coordinati adottati ai sensi dell’art. 112;
- Se del caso, a convalidare i reagenti e i lotti di reagenti, stabilire e mantenere elenchi aggiornati delle sostanze e dei reagenti di riferimento disponibili e dei fabbricanti e fornitori di tali sostanze e reagenti;
- Se necessario, a condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell’art. 37, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/625;
- Assistere attivamente il Servizio Fitosanitario Nazionale nella diagnosi di organismi nocivi delle piante, effettuando diagnosi di conferma e caratterizzazione di isolati di patogeni o di campioni di parassiti;
- Effettuazione di analisi ufficiali di conferma su richiesta del Servizio Fitosanitario Centrale o del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Effettuazione di analisi ufficiali (analisi di primo livello) su delega dei Servizi fitosanitari regionali, a fronte di specifici accordi stipulate con gli stessi, nei limiti della propria disponibilità operativa;
- Assicurare una verifica scientifica e tecnica sugli organismi nocivi emergenti indicati dal Comitato Fitosanitario Nazionale.
Tutte queste attività in carico agli NRL vengono svolte sotto la supervisione del Servizio Fitosanitario Centrale che riceve annualmente un rapporto dell’attività effettuata. In generale, gli NRL si pongono all’apice della Rete laboratoristica nazionale e sono il supporto tecnico/scientifico dei Laboratori ufficiali facendo da tramite tra gli stessi, il Servizio fitosanitario nazionale e gli EURL.
Laboratori ufficiali del Servizio Fitosanitario Nazionale
L’art. 37 del Regolamento UE 2017/625 prevede che le autorità competenti di ogni Stato Membro designino “[…] dei laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.”
I laboratori ufficiali nazionali del Servizio Fitosanitario Nazionale, attualmente operanti sul territorio nazionale, sono articolati per Regioni e Province autonome e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.
Laboratori riconosciuti idonei a cui possono rivolgersi gli operatori
Relativamente ai laboratori riconosciuti per le analisi di autocontrollo, è in corso di redazione un provvedimento amministrativo recante disposizioni inerenti i requisiti, i compiti e le modalità per ottenere il riconoscimento dell’idoneità da parte di tali strutture laboratoristiche.
Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante
Il d.lgs. n. 19/2021 ha definito, tra le altre cose, il quadro di riferimento nazionale delle strutture laboratoristiche che possono operare nell’ambito della protezione delle piante. Oltre al laboratorio di riferimento europeo (identificato nell’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante), sono identificati i laboratori nazionali di riferimento, i laboratori ufficiali dei Servizi fitosanitari regionali e i laboratori per autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi. A tali strutture laboratoristiche si aggiungono i laboratori di ricerca e di sperimentazione agraria che si impegnano a collaborare con il Servizio Fitosanitario Nazionale.
Con il decreto del Ministro delle Politiche Alimentari e Forestali 13 aprile 2022, sono identificate le caratteristiche minime di tali strutture e indicate le modalità operative per il loro riconoscimento nonché i compiti, le funzioni e l’organizzazione della Rete Nazionale dei laboratori istituita dall’art. 16 del d.lgs. n. 19/2021.