Trattative bilaterali con Paesi terzi
Le “barriere fitosanitarie” sono barriere (non tariffarie) alla circolazione di vegetali e prodotti vegetali, elevate da un Paese al fine di tutelare il proprio territorio e la propria agricoltura dall’introduzione di organismi nocivi (insetti, funghi, batteri, ecc.) sul proprio territorio.
Rimuovere le barriere fitosanitarie è cosa tutt’altro che semplice, infatti può richiedere molti anni. Implica l’avvio di un’attività negoziale lunga e complessa con le Autorità dei Paesi terzi, che si conclude, nel migliori dei casi, con l’accettazione da parte di ambo le parti di un protocollo d’intesa bilaterale.
Ogni trattativa necessita sempre di predisporre apposita documentazione tecnica (dossier), necessaria alle Autorità competenti dei Paesi terzi per valutare il rischio fitosanitario (Pest Risk Analysis – PRA) associato con il prodotto oggetto di esportazione (frutta, materiali di propagazione, piante, ecc.).
Nella maggior parte dei casi, l’avvio dei negoziati tra il Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) e le Autorità dei Paesi terzi ha inizio a seguito di specifiche istanze presentate dalle Organizzazioni di settore, interessate all’apertura di nuovi mercati oppure atte a ripristinare quei flussi commerciali che sono stati interrotti a causa di problematiche fitosanitarie (blocco di un mercato a seguito di reiterati casi di non conformità ai punti di entrata, dell’aggiornamento del quadro normativo del Paese terzo, di nuove misure restrittive conseguenti all’insorgere di nuove emergenze fitosanitarie, ecc.).
Il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce la tematica delle barriere fitosanitarie è l’Accordo SPS (Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie – Sanitary and Phytosanitary Agreement), sottoscritto nell’ambito dell’Uruguay round (1986-1994) e operativo in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che definisce i criteri fondamentali che devono guidare i Paesi membri dell’OMC nell’adozione di misure da applicare al commercio internazionale in materia di sicurezza alimentare, sanità animale e protezione delle piante.
I principi cardine dell’Accordo SPS sono: Non discriminazione, Necessità, Coerenza, Armonizzazione, Equivalenza, Trasparenza, Precauzione.
L’Accordo SPS assicura il diritto di ogni Paese di adottare le misure che ritiene più idonee per la difesa del proprio patrimonio umano, animale e vegetale per assicurare il livello di protezione che ritiene appropriato, ma, al tempo stesso, ogni misura deve avere una chiara giustificazione scientifica, che scaturisce dall’analisi del rischio, e deve minimizzare il più possibile gli ostacoli al libero commercio internazionale, evitando che la misura sia utilizzata a scopo protezionistico.
I Paesi membri possono applicare anche misure che comportano un livello di protezione superiore agli standard internazionali, a condizione che siano fondate su una giustificazione scientifica o un’appropriata valutazione del rischio e, nel caso in cui i dati scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, essi possono adottare il principio di precauzione per fare fronte tempestivamente a un possibile pericolo per la salute umana, animale o vegetale.
L’Accordo SPS incoraggia i Paesi membri a fare ricorso a standard internazionali, linee guida e raccomandazioni elaborate dalle principali organizzazioni internazionali di riferimento, tra cui la Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (International Plant Protection Convention – IPPC) per la salute delle piante.
Ogni anno, presso la FAO, si riunisce la Commissione sulle Misure fitosanitarie (CPM) a cui partecipano tutti i Paesi contraenti dell’IPPC per provvedere allo sviluppo e all’aggiornamento degli standard internazionali sulle misure fitosanitarie (ISPM), nonché affrontare tutte le tematiche connesse alla protezione delle piante.
L’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) è l’organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione per la protezione delle piante in Europa e nella regione mediterranea. Nell’ambito della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC), l’EPPO è l’Organizzazione Regionale per la Protezione delle Piante (RPPO) per l’Europa con sede a Parigi. In qualità di organismo regionale per la protezione delle piante, EPPO partecipa alle sessioni internazionali sulla salute delle piante della CPM. Contribuisce allo sviluppo di standard diagnostici e linee guida sulla applicazione delle misure fitosanitarie e promuove lo scambio di informazioni attraverso il database relativo alla presenza e diffusione degli organismi nocivi nel mondo.
A livello europeo, l’ambito fitosanitario è disciplinato dalla Commissione europea, che elabora le misure in materia d’importazione basandosi sulle norme internazionali precitate e sul parere tecnico-scientifico del proprio Comitato composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri.
Il regime fitosanitario europeo è stato profondamente rinnovato, a partire dal 2016, da una serie di provvedimenti: il Regolamento 2016/2031 ha introdotto, nello specifico, alcune novità anche relativamente all’esportazione, di seguito sintetizzate:
- Obbligo di iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali anche di coloro che richiedono il rilascio dei certificati di esportazione, riesportazione e pre-esportazione (art. 65);
- Applicazione di regole circostanziate per il rilascio dei certificati di esportazione, riesportazione e pre-esportazione (artt. 100, 101 e 102);
- Introduzione del certificato di pre-esportazione, in sostituzione del documento fitosanitario di comunicazione intracomunitaria, per lo scambio di informazioni fra i Servizi fitosanitari degli Stati membri (art. 102);
- Nuovi formati del certificato di esportazione e certificato di ri-esportazione.
Predisposizione del “dossier”
Il Servizio Fitosanitario del Paese terzo, al fine di poter valutare il rischio fitosanitario connesso al prodotto oggetto di esportazione, richiede al Servizio Fitosanitario Centrale di fornire la documentazione tecnica (dossier) completa di tutte le informazioni necessarie. Di seguito si riportano le informazioni che vengono richieste più di sovente dai Paesi terzi importatori:
– Specie vegetale e varietà;
– Aree di produzione e volumi;
– Caratteristiche climatiche delle aree di produzione;
– Fenologia, periodo di semina e raccolta;
– Organismi nocivi infeudati alla coltura;
– Tecniche di controllo, trattamenti fitosanitari e strategie di monitoraggio degli organismi nocivi;
– Trattamenti eseguiti in post-raccolta e condizioni per lo stoccaggio;
– Modalità di confezionamento e condizionamento del prodotto prima della spedizione;
– Legislazione fitosanitaria di riferimento;
– Storico dei volumi nazionali di esportazione;
– Foto ritraenti i sistemi di coltivazione ed il prodotto confezionato pronto da spedire.
Sovente, le Autorità dei Paesi importatori, inviano in Italia degli esperti per condurre visite tecniche al fine di verificare le misure, che vengono adottate presso le aziende produttrici e gli impianti di trasformazione/confezionamento/condizionamento, al fine di mitigare il rischio fitosanitario.
Elenchi degli operatori autorizzati ad esportare
In alcuni casi, il Paese terzo richiede inoltre di predisporre, e trasmettere periodicamente, gli elenchi degli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti nel protocollo di intesa e che, pertanto, sono autorizzati ad esportare.
Gli elenchi vengono mantenuti costantemente aggiornati, vengono rimossi gli operatori che nel corso del tempo non soddisfano più i requisiti stabiliti nel protocollo di intesa oppure si inseriscono nuovi operatori, previa verifica della loro idoneità.
Gli elenchi ufficiali sono trasmessi alle Autorità competenti dei Paesi terzi dal Servizio Fitosanitario Centrale, e sono elaborati in collaborazione con i Servizi Fitosanitari Regionali che sono competenti per i controlli sul territorio.