Il Regolamento (UE) 2020/1201 definisce le misure di prevenzione e contenimento che devono adottare gli Stati membri per evitare la diffusione nell’Unione di Xylella fastidiosa.
In seguito alla conferma ufficiale del ritrovamento dell’organismo nocivo lo Stato membro deve stabilire senza indugio un’area delimitata così come previsto all’art. 4 comma 3.
L’area delimitata è costituita da un’area infetta, con un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta risultata infetta, e da una zona cuscinetto di 2,5 km, se lo Stato membro decide di adottare misure di eradicazione, o di 5 km in caso di adozione di misure di contenimento.
Ogni anno, entro il 30 aprile, gli Stati membri notificano alla Commissione Europea il numero e l’ubicazione delle aree delimitate che sono state costituite durante l’anno civile precedente, come previsto dall’art. 18 comma 6 del Regolamento (UE) 2017/2031.
L’elenco delle aree demarcate è in continuo aggiornamento e, recentemente, è stato pubblicato, sul sito della Commissione Europea, il documento relativo all’update n. 19 “List of demarcated areas established in the Union territory for the presence of Xylella fastidiosa”.