SETTORE SORVEGLIANZA
Con l’intensificazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici, sono notevolmente aumentati i rischi di introduzione in nuovi territori, di specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, precedentemente confinate dall’isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.
La loro nocività è determinata dall’assenza nelle aree di nuova introduzione di forme di controllo naturale in associazione sia alla scarsa resistenza che tolleranza delle piante ospiti.
Il diffondersi di una infestazione o l’insorge di una epidemia nelle piante ha degli effetti che possono essere catastrofici, basti ricordare come l’introduzione in Europa, nel XIX secolo, di alcuni parassiti ed artropodi quali la peronospora della patata, la fillossera della vite e nei nostri giorni la Xylella fastidiosa, hanno portato a disastrose conseguenze al settore agricolo, economico e sociale.
La principale strategia per evitare l’insediamento e la diffusione dei parassiti delle piante è la prevenzione che si attua attraverso una capillare sorveglianza del territorio. Infatti, una volta che gli organismi nocivi si sono introdotti, la loro eradicazione risulta difficile con il trascorrere del tempo fino a divenire, a volte, impossibile. Attraverso la sorveglianza è possibile rilevare precocemente la presenza dei parassiti e quindi agire con tempestività.
Il complesso della normativa fitosanitaria europea obbliga alla sorveglianza del territorio, tramite indagine, monitoraggio o altre procedure, nonché al controllo delle produzioni vegetali in ogni fase del processo produttivo e della loro commercializzazione nel territorio dell’Unione.
Dall’anno 2014, l’Unione Europea interviene con finanziamenti (Regolamento (UE) 652/2014 sostituito dal Regolamento (UE) 2021/690) a sostegno degli Stati membri per i costi sostenuti nell’attività di sorveglianza.
Perché la sorveglianza:
- Per individuare precocemente la presenza (focolaio) di un nuovo parassita in un’area indenne e delimitare l’area di insediamento (area delimitata);
- Per monitorare l’efficacia delle azioni di eradicazione o di contenimento del parassita nelle aree delimitate evitandone la diffusione;
- Per individuare e mantenere le aree indenni, i luoghi di produzione o siti di produzione indenni o aree a bassa diffusione di organismi nocivi;
- Per definire il Pest Status: presenza o assenza al momento attuale di un organismo nocivo nel territorio.
Glossario dei termini fitosanitari – ISPM 5
Come si programma l’attività di indagine:
Nelle aree indenni, l’attività di sorveglianza viene programmata redigendo un Programma nazionale di indagine (PNI) degli organismi nocivi delle piante ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. del 2 febbraio 2021 n. 19.
Tutti gli Stati dell’Unione hanno obbligo (artt. 22, 23 e 24 del Regolamento (UE) 2016/2031) di svolgere indagine sul proprio territorio ed elaborare un Programma pluriennale di indagine, il quale definisce gli organismi nocivi rilevanti (Regolamento (UE) 2019/2072) da monitorare nell’arco di un periodo di 5-7 anni sulla base della valutazione del rischio.
Il rischio tiene conto della peculiarità climatico-produttiva delle diverse regioni italiane, delle specie ospiti presenti, degli specifici percorsi di diffusione dei parassiti legati anche alle attività di import ed export.
L’attività di sorveglianza viene programmata tenendo conto delle metodologie di indagine definite nelle Schede di indagine degli organismi nocivi, nel rispetto di quanto programmato nel PNI. Entro il 30 aprile dell’anno successivo, i risultati dell’indagine vengono elaborati, analizzati e presentati alla Commissione Europea.
Cosa è oggetto di indagine:
Facendo riferimento al Programma pluriennale, il PNI è la previsione delle attività che si vogliono realizzare nelle aree indenni per gli organismi nocivi individuati per un singolo anno e comprende:
- tutti gli organismi prioritari individuati nel Regolamento (EU) 2019/1702;
- tutti gli organismi regolamentati da Misure di emergenza unionali e/o nazionali;
- gli organismi del Regolamento (UE) 2019/2072 indicati già nel Programma pluriennale per un determinato anno tra cui alcuni sono di alta rilevanza nazionale.
Quale procedura per l’attività di indagine:
Il Piano nazionale di indagine riporta per ogni singolo organismo i dati tecnici richiesti in accordo con le Linee Guida della Commissione Europea per i programmi di “Plant Health Survey” in modo distinto per due ambiti di attività secondo un calendario temporale idoneo alla biologia dell’organismo nocivo:
1) nei “Luoghi di produzione autorizzati al rilascio del passaporto delle piante”;
2) attività di indagine sul territorio agricolo e forestale tenendo conto di tutti i luoghi pubblici e privati a rischio di introduzione ed insediamento degli organismi nocivi.
L’attività di sorveglianza è svolta dal personale tecnicamente e professionalmente qualificato di ogni Servizio fitosanitario regionale (Ispettori fitosanitari e Agenti fitosanitari) e da Assistenti fitosanitari operanti presso altre strutture o organizzazioni diverse dai Servizi fitosanitari regionali (artt. 18, 19 e 20 del d.lgs del 2 febbraio 2021 n. 19).
Le attività di indagini sono effettuate tenendo in considerazione le peculiarità climatico-produttive delle diverse regioni italiane, le specie ospiti presenti e le attività di import ed export.
Le strategie per ogni organismo nocivo presso i diversi siti di indagine (vivai, coltivazioni arboree, coltivazioni erbacee, siepi e boschetti, foreste, siti pubblici, magazzini per la lavorazione della frutta o del legno, ecc.) tengono conto dei protocolli definiti nelle schede di indagine e consistono in osservazioni visive, prelievo di campioni vegetali sintomatici e asintomatici, posizionamento di trappole entomologiche e attività diagnostica presso laboratori ufficiali per l’identificazione degli organismi.
Ampia e in continua evoluzione è la legislazione, sia europea sia nazionale, che fa riferimento alla protezione delle piante.
Prima di approfondire il quadro della normativa europea in ambito di sorveglianza, merita un cenno la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPP), firmata a Roma il 6 dicembre 1951, conclusa nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), che definisce lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie (ISPM).
Legislazione europea
Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi. Alcuni aspetti di interesse sono contenuti nei seguenti articoli:
– (artt. 3, 4 e 6) nuova definizione di Organismi nocivi da quarantena (ON), ON rilevanti per l’Unione (ONRU) e ON prioritari (ONP);
– (artt. da 10 a 20) è previsto un corposo elenco di adempimenti per gli Stati membri e le loro Autorità competenti in casi di ritrovamento sul loro territorio di focolai di organismi nocivi alle piante rilevanti per l’UE;
– (art. 22) è previsto l’obbligo per gli Stati membri di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l’eventuale presenza di focolai di organismi nocivi rilevanti per l’UE; è possibile escludere alcuni ONRU difficilmente presenti sul territorio di uno Stato membro;
– (art. 23) gli Stati membri devono elaborare programmi pluriennali (5-7 anni) di indagine per la ricerca di ONRU sul loro territorio;
– (art. 25) obbligo per gli Stati membri di predisporre Piani di emergenza per ciascun ON prioritario;
– (art. 27) obbligo per gli Stati membri di predisporre Piani di azione in caso di presenza confermata di un ON prioritario;
– (art. 36) nuova definizione degli “organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione” (RNQP).
Il Regolamento (UE) 2016/2031 è integrato con:
- il Regolamento (UE) 2019/1702 che indica gli organismi nocivi prioritari che devono essere oggetto di sorveglianza ogni anno e il Regolamento UE 2019/2072 che istituisce l’elenco degli organismi nocivi rilevanti per l’Unione Europea che devono essere oggetto di sorveglianza nell’ambito del programma di indagine;
- Regolamento (UE) 2020/1231 relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al
formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche.
Regolamento (UE) 2021/690 del 28 aprile 2021 che istituisce un programma di finanziamento relativo, fra gli altri, al settore delle piante, e che persegue lo scopo di contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali e delle piante nel settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi, attraverso la prevenzione, l’individuazione e l’eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante nonché stimolando lo scambio delle migliori pratiche tra i portatori di interessi in questi settori.
Legislazione nazionale
A livello nazionale, la materia è disciplinata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 che ha per oggetto l’adeguamento della normativa nazionale in conformità al Regolamento (UE) 2016/2031 e Regolamento (UE) 2017/625.
Nell’ambito di competenza ai fini dell’attività di sorveglianza, si segnala l’art. 3 che definisce le attività di protezione delle piante, distinguendo fra quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e l’art. 27 che definisce il Programma nazionale di indagine degli organismi nocivi delle piante.
Nel corso delle indagini, gli ispettori e gli agenti fitosanitari o altri soggetti tecnici qualificati, abilitati per la realizzazione delle attività programmate con il PNI, raccolgono i seguenti dati:
- superficie delle specie vegetali oggetto di indagine;
- tipologie di aree geografiche, agricole e luoghi di impresa legate ai prodotti forestale e agricoli;
- specie botaniche;
- numero di osservazioni visive;
- numero e tipologia di trappole e attrattivi per insetti nocivi;
- numero e tipologia di campioni vegetali per la presenza di parassiti fungini, batteri e virus, di campioni entomologici e di nematodi;
- numero dei saggi diagnostici effettuati per l’identificazione degli organismi;
- numero dei saggi diagnostici con esiti positivi.
M.ORGA.N.A – “Monitoraggio di ORGAnismi Nocivi in Agricoltura” è un’applicazione a disposizione del Servizio Fitosanitario Nazionale per la raccolta ed archiviazione dei dati in tempo reale durante le attività di sorveglianza del territorio.
I risultati delle indagini sono inviati annualmente secondo le tempistiche previste dal Regolamento (UE) 2016/2031 alla Commissione Europea.
Risultati indagini nazionali anno 2021
Risultati indagini nazionali anno 2022
Pagina in aggiornamento…
A supporto delle indagini che vengono svolte sugli organismi nocivi, vengono elaborate delle schede tecniche nelle quali vengono riportate le informazioni di carattere generale del ciclo biologico ed epidemiologico, l’inquadramento tassonomico e normativo, la diffusione a livello mondiale e nazionale, le istruzioni su come condurre e quando le ispezioni visive, i campionamenti sulla base di ampie illustrazioni sui sintomi causati sulle specie ospiti e, per gli insetti, le modalità di indagine attraverso l’uso di trappole.
Le schede di indagine tengono conto dell’esperienza dei Servizi fitosanitari regionali nel controllo del territorio, degli standard internazionali (ISPM, EPPO, ecc.) e dei Regolamenti Comunitari e/o decreti nazionali.
Queste schede sono strumenti funzionali al riconoscimento dell’organismo nocivo ed alla sua gestione, indirizzati sia agli addetti del settore che alla cittadinanza. Le schede di indagine vengono elaborate da gruppi di lavori di esperti (Servizi Fitosanitari Regionali e CREA-DC), con l’eventuale coinvolgimento di esperti di altri Enti/Università.
Le schede di indagine sono approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale e vengono revisionate ogni volta che si verificano aggiornamenti normativi e/o ritrovamenti di nuovi focolai.