Il Regolamento (UE) 2016/2031 individua nuove prescrizioni e livelli di responsabilità crescenti a carico degli operatori professionali in relazione alle diverse attività svolte in relazione a piante e prodotti delle piante regolamentati o meno.

  1. Tutti gli operatori professionali, nel caso in cui sospettino o constatino la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione in una pianta, in un prodotto vegetale o in un altro oggetto, hanno l’obbligo di notificare al Servizio Fitosanitario competente per territorio tale sospetto o constatazione. Devono, inoltre, adottare tutte le misure necessarie per eliminare l’organismo nocivo e ritirare o richiamare le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti e di fornire ogni informazione utile al Servizio fitosanitario e a tutti i soggetti interessati nella catena commerciale e al pubblico.
  2. Gli operatori professionali che introducono o spostano nel territorio piante e prodotti della piante regolamentati o emettono un passaporto delle piante o altro certificato o richiedono l’emissione di certificato di esportazione/pre-esportazione o appongono un marchio ISPM 15 ad imballaggi in legno, necessitano di essere identificati e, pertanto, sono devono iscriversi in un Registro Ufficiale degli Operatori professionali (RUOP) e garantire un sistema di tracciabilità efficace.
  3. Gli operatori professionali registrati al RUOP e autorizzati all’emissione del Passaporto delle piante devono identificare e controllare i punti del proprio processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici. Devono inoltre conservare per almeno 3 anni tre anni i dati riguardanti l’identificazione e il controllo dei suddetti punti e impartire una formazione adeguata al proprio personale che partecipa ai controlli finalizzati all’emissione del passaporto delle piante.