In Italia è fatto divieto di introdurre in natura specie e popolazioni non autoctone, in ottemperanza al D.P.R. 12 marzo 2003 n.120 che ha modificato il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e che ricade nella sfera di competenza del Ministero dell’Ambiente. L’articolo 12 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recita “Sono vietate la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.”
Deroghe a queste disposizioni sono state introdotte per fare fronte a motivate ragioni di interesse pubblico con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, che ha modificato l’articolo 12 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357.
Con decreto del Ministero dell’Ambiente del 2 aprile 2020, relativo ai criteri per l’immissione nel territorio italiano di specie e di popolazioni non autoctone, è stato completato il quadro normativo nazionale propedeutico all’utilizzo di organismi alloctoni come agenti di controllo biologico. Questo strumento normativo identifica i contenuti dello studio di valutazione del rischio per l’immissione in natura di specie non autoctone e ha consentito, di fatto, di avviare l’iter per autorizzare in deroga l’introduzione in natura di parassitoidi alloctoni quali quello della Cimice, Trissolcus japonicus, e del moscerino dei piccoli frutti, Ganaspis brasiliensis.
A tal proposito, le Regioni che intendono introdurre una specie alloctona in natura fanno richiesta di autorizzazione in deroga al Ministero dell’Ambiente. La richiesta va corredata da uno specifico studio del rischio che è sottoposto al vaglio del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Consiglio SNPA) e del Comitato Fitosanitario Nazionale. In esito alla positiva valutazione del suddetto studio, il Ministero dell’Ambiente rilascia il relativo provvedimento autorizzatorio sentito il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.